Modifiche a "Nuova legge sulla Cittadinanza"
Corpo del testo (Italiano)
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Questa proposta parte dalla tesi che il principio dello ius sanguinis, su cui si fonda l'attuale legge sulla cittadinanza (L. 91/1992), sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di origine. In sostituzione si propone un nuovo principio fondato sul vissuto, sull'istruzione e sulla cultura maturata in Italia.
Al 2024 si stima che circa 900.000 minorenni nati o cresciuti in Italia siano privi della cittadinanza. La procedura di riconoscimento può richiedere fino a tre anni dalla domanda, con costi burocratici che gravano interamente sulle famiglie.
1. PRINCIPIO BASE
La cittadinanza italiana si acquisisce attraverso il vissuto e il percorso formativo compiuto in Italia, non per discendenza biologica. Lo ius sanguinis viene abolito.
Tutti i nati in Italia sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dall'origine dei genitori. Nessuna discriminazione per razza, religione o provenienza, in piena coerenza con l'art. 3 della Costituzione.
2. DIRITTI GARANTITI A TUTTI I NATI IN ITALIA
Indipendentemente dalla cittadinanza, tutti i nati in Italia hanno diritto a:
■ Assistenza sanitaria pubblica
■ Istruzione pubblica, che costituisce sia un diritto che un dovere fino al secondo anno di scuola superiore
■ Tutti gli altri diritti fondamentali previsti dalla Costituzione
3. ACQUISIZIONE AUTOMATICA DELLA CITTADINANZA
Al termine del secondo anno di scuola superiore, lo Stato concede automaticamente la cittadinanza italiana a tutti i ragazzi che abbiano completato tale percorso formativo in Italia, senza alcuna richiesta da parte loro o dei loro familiari.
Questo meccanismo si applica a tutti, indipendentemente dall'origine — inclusi i figli di genitori italiani, che non acquisiscono più la cittadinanza per nascita ma attraverso lo stesso percorso.
4. CHI NON COMPLETA IL PERCORSO SCOLASTICO
Chi abbandona la scuola prima del secondo anno di superiori non perde il diritto alla cittadinanza, ma deve ottenerla attraverso una commissione di accompagnamento, il cui scopo non è giudicare o escludere, ma supportare il ragazzo nel percorso verso la piena integrazione e il riconoscimento della cittadinanza.
Punti fermi della commissione:
■ Composizione multidisciplinare (sociologi, psicologi e altre figure da definire con consulenza specialistica)
■ Finalità di accompagnamento, non di selezione
■ Criteri minimi oggettivi definiti dalla legge, per evitare discrezionalità arbitraria
■ Tempi massimi di pronuncia stabiliti per legge
■ Diritto di ricorso in caso di diniego
■ Garanzie esplicite contro derive restrittive al cambio di governo
5. DIRITTI ACQUISITI
La nuova legge non tocca chi ha già la cittadinanza italiana. I diritti acquisiti rimangono validi e non sono soggetti a revisione.
6. APPLICAZIONE IMMEDIATA
Non è prevista una fase transitoria prolungata. Chi possiede già i requisiti previsti dalla legge al momento della sua entrata in vigore acquisisce il diritto alla cittadinanza con effetto immediato. Le modalità tecniche di certificazione per questi casi sono da definire con esperti di diritto.
PUNTI ANCORA DA DEFINIRE
I seguenti aspetti richiedono il contributo di esperti (giuristi, sociologi, psicologi, tecnici del diritto):
■ Composizione dettagliata della commissione di accompagnamento
■ Criteri minimi oggettivi per il riconoscimento della cittadinanza in assenza di diploma
■ Tempi e procedure di pronuncia della commissione
■ Meccanismo di ricorso
■ Procedura tecnica per il riconoscimento immediato di chi ha già i requisiti all'entrata in vigore
Per approfondimenti giuridici: ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e Clinica del Diritto — Università Roma Tre (coord. Prof.ssa Enrica Rigo) stanno esplorando percorsi di contenzioso strategico sulla compatibilità della L. 91/1992 con l'art. 3 della Costituzione.
Titolo (Italiano)
- +Nuova legge sulla Cittadinanza