Modifiche a "Esproprio case sfitte e tetto massimo agli affitti "

Corpo del testo (Italiano)

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    1. Tetto massimo al canone di locazione - Deve essere garantita la possibilità di accedere a un'abitazione in locazione a un canone non superiore a 300 € mensili, affinché la spesa per l'abitazione non superi, in ogni caso, un terzo dello stipendio del lavoratore.

    2. Immobili sfitti da oltre 12 mese - Qualora un'abitazione rimanga inutilizzata e sfitta per un periodo superiore a 12 mesi, l'immobile dovrà essere messo a disposizione del Comune, secondo modalità e condizioni stabilite dalla legge, affinché possa essere destinato a finalità abitative e sociali.

    3. Contrasto all'elusione del tetto massimo - È vietato richiedere, direttamente o indirettamente, somme ulteriori rispetto al canone legalmente previsto, comprese somme corrisposte in nero, allo scopo di aggirare il limite stabilito al punto 1.

    4. Sanzioni - Chiunque violi il limite previsto o richieda somme occultate al fine di eluderlo è soggetto a una sanzione proporzionata al danno economico e sociale prodotto, oltre all'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Titolo (Italiano)

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