Modifiche a "Modifica alla legge urbanistica"

Corpo del testo (Italiano)

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    La presente proposta di legge interviene sulla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, al fine di rafforzare la capacità programmatoria degli enti locali, contenere il consumo di suolo, favorire la rigenerazione urbana e chiarire il regime giuridico delle previsioni edificatorie non attuate.

    L'evoluzione della pianificazione territoriale e le nuove esigenze di tutela ambientale, sicurezza idrogeologica, sostenibilità e sviluppo equilibrato del territorio rendono necessario aggiornare il quadro normativo di riferimento, superando l'idea che la mera attribuzione di capacità edificatoria possa consolidare nel tempo posizioni giuridiche insuscettibili di revisione.

    La proposta si fonda sul principio secondo cui la pianificazione urbanistica costituisce espressione della funzione conformativa della proprietà privata e che le destinazioni urbanistiche devono poter essere modificate dagli enti competenti in relazione al mutamento delle esigenze pubbliche.

    La proposta si inserisce nel quadro delle politiche di sostenibilità territoriale e di contenimento del consumo di suolo, valorizzando il recupero del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana rispetto all'espansione insediativa.

    L'intervento normativo è altresì finalizzato a ridurre il contenzioso amministrativo e civile derivante da pretese risarcitorie fondate esclusivamente sulla perdita di edificabilità non ancora esercitata, garantendo al contempo la tutela degli affidamenti qualificati e delle situazioni giuridiche consolidate.

    PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150

    Art. 1 (Inserimento degli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies nella legge 17 agosto 1942, n. 1150)

    Dopo l'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti:

    Art. 18-bis (Esclusione del diritto al risarcimento in caso di modifica della destinazione urbanistica di aree non utilizzate)

    1.          La previsione urbanistica che attribuisce capacità edificatoria a un'area non costituisce diritto acquisito all'edificazione, né genera aspettative giuridicamente tutelate al mantenimento della destinazione urbanistica.

    2.          Qualora, mediante variante agli strumenti urbanistici generali o attuativi, un'area precedentemente classificata come edificabile venga assoggettata a destinazione incompatibile con l'edificazione, non è dovuto alcun indennizzo, risarcimento o compensazione al proprietario qualora:

    a) non sia stato rilasciato un titolo edilizio efficace;

    b) non siano stati avviati lavori legittimamente assentiti;

    c) non siano state stipulate convenzioni urbanistiche o altri accordi aventi efficacia vincolante per l'amministrazione.

    3.          Le modifiche della pianificazione urbanistica adottate per motivi di interesse pubblico, tutela ambientale, contenimento del consumo di suolo, rigenerazione territoriale, sicurezza idrogeologica o sostenibilità territoriale costituiscono esercizio della potestà pianificatoria dell'ente locale e non danno luogo ad alcuna pretesa risarcitoria derivante dalla sola perdita della potenzialità edificatoria.

    4.          Restano ferme le forme di tutela previste dall'ordinamento nei casi di lesione di diritti soggettivi già consolidati o di affidamento qualificato derivante da atti amministrativi definitivi e pienamente efficaci.

    Art. 18-ter (Decadenza progressiva delle previsioni edificatorie non attuate)

    1.          Le previsioni degli strumenti urbanistici che attribuiscono capacità edificatoria ad aree non edificate hanno efficacia temporanea e sono soggette a decadenza progressiva in caso di mancata attuazione.

    2.          Ai fini del presente articolo, per attuazione si intende:

    a) l'approvazione del piano attuativo, ove richiesto;

    b) il rilascio di un titolo edilizio efficace;

    c) l'avvio dei lavori entro i termini previsti dalla normativa vigente.

    3.          Decorso il termine di dieci anni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico senza che sia intervenuta l'attuazione di cui al comma 2, la capacità edificatoria è ridotta del cinquanta per cento.

    4.          Decorso il termine di quindici anni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico senza che sia intervenuta l'attuazione di cui al comma 2, la capacità edificatoria residua è ulteriormente ridotta fino al venticinque per cento di quella originariamente attribuita.

    5.          Decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico senza che sia intervenuta l'attuazione di cui al comma 2, la previsione edificatoria decade integralmente.

    6.          Entro dodici mesi dalla maturazione della decadenza di cui al comma 5, il comune provvede alla riclassificazione urbanistica dell'area secondo criteri di interesse pubblico, tutela ambientale, sicurezza territoriale, rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo.

    7.          Le riduzioni e la decadenza previste dal presente articolo operano automaticamente per effetto della legge e non richiedono l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi.

    8.          La riduzione o la perdita della capacità edificatoria derivante dall'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo di indennizzo, risarcimento, compensazione o ristoro economico a favore dei proprietari o di altri aventi causa.

    9.          La classificazione urbanistica di un'area come edificabile non costituisce diritto acquisito alla conservazione dell'edificabilità e non genera aspettative patrimoniali tutelate oltre i termini previsti dal presente articolo.

    10.       Restano salvi esclusivamente i diritti derivanti da:

    a) titoli edilizi efficaci;

    b) convenzioni urbanistiche perfezionate;

    c) accordi sostitutivi o integrativi efficaci;

    d) interventi già legittimamente avviati.

    11.       Per le previsioni edificatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 decorrono dalla data medesima di entrata in vigore.

    Art. 18-quater (Maggiorazione progressiva dell'imposta municipale sulle aree edificabili non attuate)

    1.          Al fine di favorire l'effettiva attuazione delle previsioni urbanistiche, il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, i comuni possono applicare una maggiorazione dell'imposta municipale propria dovuta sulle aree edificabili non attuate.

    2.          La maggiorazione si applica alle aree per le quali, decorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico che attribuisce o conferma l'edificabilità, non risultino:

    a) approvati gli strumenti attuativi eventualmente prescritti;

    b) rilasciati titoli edilizi efficaci;

    c) avviati interventi edilizi legittimamente assentiti.

    3.          La maggiorazione è determinata dal comune secondo i seguenti scaglioni:

    a) dal sesto al decimo anno: maggiorazione del 25 per cento;

    b) dall'undicesimo al quindicesimo anno: maggiorazione del 50 per cento;

    c) dal sedicesimo al ventesimo anno: maggiorazione del 100 per cento;

    d) oltre il ventesimo anno e fino alla riclassificazione urbanistica dell'area: maggiorazione del 200 per cento.

    4.          Le maggiorazioni si applicano automaticamente in relazione all'anzianità della previsione edificatoria non attuata.

    5.          Le somme derivanti dalle maggiorazioni sono vincolate e destinate esclusivamente a:

    a) interventi di rigenerazione urbana;

    b) recupero del patrimonio edilizio esistente;

    c) realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture;

    d) tutela ambientale e mitigazione del consumo di suolo;

    e) manutenzione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico.

    6.          Il pagamento della maggiorazione non costituisce titolo per il mantenimento dell'edificabilità né genera diritti acquisiti o aspettative giuridicamente tutelate.

    7.          Decorso il termine di venti anni senza attuazione della previsione edificatoria trova applicazione la disciplina della decadenza automatica prevista dall'articolo 18-ter.

    8.          Sono esclusi dall'applicazione della maggiorazione:

    a) gli interventi sospesi per provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa non imputabili al proprietario;

    b) le aree interessate da vincoli sopravvenuti di carattere ambientale, paesaggistico, archeologico o di sicurezza pubblica;

    c) i casi di forza maggiore riconosciuti dal comune con provvedimento motivato.

    9.          La maggiorazione prevista dal presente articolo costituisce misura di politica urbanistica finalizzata alla corretta gestione del territorio e alla valorizzazione della funzione sociale della proprietà.

    Art. 18-quinquies (Natura conformativa della pianificazione urbanistica)

    1.          Le destinazioni urbanistiche e le capacità edificatorie attribuite dagli strumenti di pianificazione costituiscono espressione della funzione conformativa della proprietà privata esercitata nell'interesse pubblico.

    2.          Le previsioni edificatorie non attribuiscono diritti perpetui o irrevocabili e sono soggette alle modificazioni derivanti dall'esercizio della potestà pianificatoria.

    3.          La modifica, riduzione o soppressione delle previsioni edificatorie effettuata in conformità alla legge non costituisce attività espropriativa e non comporta obblighi indennitari o risarcitori, salvo i casi espressamente previsti dall'ordinamento.

    4.          Le disposizioni della presente legge sono interpretate in conformità ai principi della funzione sociale della proprietà, della tutela dell'ambiente, della salvaguardia del paesaggio, del contenimento del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile del territorio.

Titolo (Italiano)

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