Istituzione della settimana lavorativa di 4 giorni e tutele per la piena occupazione e la complementarità umana rispetto all'IA

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REQUISITI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e istituzione della settimana lavorativa corta

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 4, 35, 36 e 41 della Costituzione, persegue la transizione verso una società della piena occupazione a orario ridotto.

  2. L’obiettivo della norma è redistribuire socialmente il lavoro, garantendo che ogni cittadino sia attivamente coinvolto nello sforzo produttivo e di riproduzione sociale, disponendo al contempo di tempo liberato per lo sviluppo della propria personalità.

  3. A decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'orario normale di lavoro settimanale è stabilito in 32 ore settimanali, articolate di norma su 4 giorni lavorativi, a parità di retribuzione.

Articolo 2 – Principio di inviolabilità salariale e previdenziale

  1. La riduzione dell'orario di lavoro settimanale non può in nessun caso comportare una riduzione della retribuzione mensile o oraria, né dei trattamenti previdenziali, assistenziali o degli scatti di anzianità in godimento.

  2. Ogni clausola contrattuale o accordo individuale volto a ridurre la retribuzione in conseguenza della riduzione dell'orario è nullo.

TUTELA DEL LAVORO UMANO E GOVERNO DELLE TECNOLOGIE

Articolo 3 – Principio di complementarità umana e divieto di sostituzione

  1. L'introduzione nei luoghi di lavoro di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA), algoritmi predittivi e automazione avanzata deve avvenire nel rispetto del principio di complementarità umana. La tecnologia è intesa esclusivamente come strumento di supporto per la riduzione della fatica psicofisica, l'aumento della sicurezza e l'efficientamento dei processi.

  2. È fatto esplicito divieto ai datori di lavoro di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi motivati dall'introduzione, implementazione o sostituzione delle mansioni umane con sistemi di IA o automazione.

  3. I licenziamenti intimati in violazione del comma 2 sono nulli e determinano l'immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 4 – Obbligo di riconversione e redistribuzione tecnologica interna

  1. Qualora l’adozione di tecnologie digitali o di IA riduca la quantità di lavoro umano necessaria all’interno di un'azienda, il datore di lavoro è tenuto a:

    • Riqualificare e formare il personale interessato, a proprie spese e durante l'orario di lavoro, per mansioni a maggior valore aggiunto o di coordinamento.

    • Ridurre ulteriormente l’orario di lavoro di tutto il personale del reparto coinvolto, mantenendo inalterato il salario, al fine di assorbire l’incremento di produttività tecnologica come tempo liberato per i lavoratori.

INCENTIVI E TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Articolo 5 – Fondo Nazionale per la Piena Occupazione e sgravi contributivi

  1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il "Fondo Nazionale per la Piena Occupazione a Orario Ridotto".

  2. Alle aziende che applicano la settimana lavorativa di 4 giorni a parità di salario viene riconosciuto un esonero contributivo previdenziale a scaglioni, per la durata di tre anni:

    • 100% di esonero per le micro e piccole imprese (fino a 50 dipendenti);

    • 70% di esonero per le medie imprese (fino a 250 dipendenti);

    • 40% di esonero per le grandi imprese.

  3. Lo sgravio contributivo è elevato o confermato al 100% per tutte le imprese a condizione che la riduzione dell'orario sia accompagnata da nuove assunzioni a tempo indeterminato volte alla redistribuzione del carico di lavoro e al raggiungimento della piena occupazione aziendale.

Articolo 6 – Contrattazione collettiva e flessibilità organizzativa

  1. I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e gli accordi di secondo livello definiscono le modalità organizzative e i turni necessari a garantire l'applicazione delle 32 ore su 4 giorni, salvaguardando la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività industriali a ciclo continuo.

  2. La contrattazione deve prioritariamente favorire la staffetta generazionale, prevedendo l'inserimento di giovani e disoccupati per coprire i turni generati dal giorno di riposo aggiuntivo del personale in organico.

MONITORAGGIO, SANZIONI E COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 7 – Contributo di Solidarietà Tecnologica

  1. I guadagni di produttività generati dall'adozione dell'Intelligenza Artificiale e dell'automazione non possono tradursi esclusivamente in profitto aziendale.

  2. È istituito il Contributo di Solidarietà Tecnologica a carico delle imprese che, pur automatizzando i processi, non adottano piani di riduzione dell'orario di lavoro o rifiutano l'assunzione di nuovo personale umano.

  3. I proventi di tale contributo affluiscono direttamente al Fondo Nazionale per la Piena Occupazione a Orario Ridotto di cui all'Articolo 5, per finanziare gli sgravi delle aziende virtuose.

Articolo 8 – Sanzioni

  1. Il datore di lavoro che aggira la settimana corta mediante l'imposizione sistematica di ore straordinarie, o che viola i divieti di riduzione salariale e licenziamento tecnologico, è punito con una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 per ciascun lavoratore coinvolto.

  2. La violazione comporta l'immediata decadenza da qualsiasi incentivo statale o sgravio contributivo previsto dalla presente legge per una durata di cinque anni.

Articolo 9 – Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

    • Le risorse del Contributo di Solidarietà Tecnologica istituito all'Articolo 7;

    • La riduzione strutturale della spesa pubblica per ammortizzatori sociali di disoccupazione (Naspi), conseguente alla redistribuzione del lavoro e alla piena occupazione;

    • La rimodulazione delle aliquote fiscali sui grandi patrimoni finanziari e sui profitti derivanti da monopoli digitali.

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