Proposta di Legge: Istituzione del Diritto alla Disconnessione Digitale
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Premessa e Motivazioni
Il progresso tecnologico e la digitalizzazione del mondo del lavoro hanno radicalmente trasformato le nostre vite, offrendo flessibilità ma abbattendo, al contempo, il confine tra tempo di lavoro e tempo privato. Oggi, la costante reperibilità tecnologica si traduce troppo spesso in una prestazione lavorativa gratuita e continuativa, non normata e non retribuita.
La "non reperibilità" al di fuori dell'orario di lavoro non è un privilegio, ma un diritto fondamentale legato alla salute psicofisica di ognuno di noi, alla tutela della vita familiare e alla prevenzione del burnout.
In Italia, l'assenza di una norma quadro universale delega questo diritto alla sola contrattazione individuale o aziendale, creando profonde discriminazioni tra i lavoratori. Credo sia giunto il momento di introdurre una norma chiara, moderna e uniforme che restituisca dignità al nostro tempo libero: il tempo di riposo non può e non deve diventare reperibilità gratuita.
Per questo motivo ho deciso di presentare e condividere con voi questa proposta di legge sul portale, per rimettere al centro il benessere delle persone.
Il Contesto Europeo: Chi è già avanti?
Questa proposta inserisce l'Italia nel solco già tracciato dalle più avanzate democrazie europee e dalle raccomandazioni del Parlamento Europeo, che ha formalmente richiesto una direttiva UE sul tema.
• Francia: Pioniera in materia, ha introdotto il diritto alla disconnessione già nel 2017 (Loi El Khomri), obbligando le aziende a definire le modalità di utilizzo degli strumenti digitali.
• Spagna e Belgio: Hanno recepito il principio tra il 2018 e il 2023, inserendo l'obbligo di accordi collettivi aziendali per garantire il distacco totale dalle piattaforme digitali.
• Portogallo: Nel 2021 ha introdotto una delle legislazioni più severe, ponendo il divieto esplicito per i datori di lavoro di contattare il personale al di fuori dell'orario stabilito.
La Mia Proposta: Struttura della Legge
L'obiettivo della mia proposta è disciplinare il diritto alla disconnessione per la totalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che privato, indipendentemente dalle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (in presenza, da remoto o in modalità agile).
Articolo 1 — (Oggetto e Finalità)
1. La legge garantisce e tutela il diritto di ogni lavoratore alla disconnessione totale dagli strumenti tecnologici, dalle piattaforme digitali e da qualsiasi forma di comunicazione aziendale (e-mail, messaggistica, telefonate) al di fuori del proprio orario di lavoro stabilito dal contratto.
Articolo 2 — (Definizione del Diritto alla Disconnessione e Non Reperibilità)
1. Per "disconnessione" si intende il diritto del lavoratore di non ricevere, non visionare e non rispondere a comunicazioni di carattere professionale al di fuori del proprio turno lavorativo, senza che questo possa comportare alcuna conseguenza negativa sulla progressione di carriera, sulla retribuzione o sul mantenimento del posto di lavoro.
2. Viene garantito un periodo minimo di interruzione totale delle comunicazioni lavorative pari ad almeno 12 ore consecutive tra la fine di un turno e l'inizio del successivo, fatte salve le tutele superiori previste dalla contrattazione collettiva.
Articolo 3 — (Obblighi del Datore di Lavoro)
1. I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla disconnessione.
2. Le modalità attuative della disconnessione sono definite d'intesa con le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, mediante specifici regolamenti aziendali interni, assicurando che l'uso dei canali digitali rispetti rigorosamente i tempi di riposo e i giorni festivi.
Articolo 4 — (Misure di Tutela e Divieto di Ritorsioni)
1. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può in nessun caso essere utilizzato come motivazione per sanzioni disciplinari, licenziamenti, demansionamenti o discriminazioni di qualsiasi natura nei confronti del lavoratore.
Articolo 5 — (Sanzioni e Penali)
1. La violazione delle disposizioni di legge da parte del datore di lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione viene fissata da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 5.000 euro per ciascuna violazione accertata, parametrata alla gravità dell'infrazione e alle dimensioni dell'azienda.
Giordano Greco AVS Spagna
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