Modifiche a "Revisione straordinari - obbligo misurazione oggettiva"

Corpo del testo (Italiano)

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    Aderire veramente all'obbligo europeo di misurazione oggettiva della prestazione di lavoro fornita. I registri in cui si viene obbligati a dichiarare 8 ore invece che le effettive non possono essere ritenuti validi.

    Tecnicamente non un tema semplice, soprattutto per il telelavoro, lo riconosco. Deve essere fornito a livello statale un sistema di "timbratura" elettronica, da collegarsi o a sistemi fisici, software commerciali esistenti oppure applicazioni statali da installare su pc aziendali. Il ministero monitora in tempo reale e sanziona i mancati riposi obbligatori. Il portale calcola le maggiorazioni dovute e le mostra al datore di lavoro. Riceve busta paga digitale per verificare che sia stato corrisposto il dovuto.

    Differenziare a livello legislativo chiaro il telelavoro e lo smart working: il secondo è per obbiettivi e non può portare a obblighi di orario (partecipazione a riunioni ricorrenti ad orari fissi). Il primo porta al riconoscimento di tutte le maggiorazioni previste.

    La richiesta di straordinario al dipendente deve essere fatta tramite portale del ministero. Il dipendente accetta o rifiuta a seconda del ccnl applicato.

    Le ore di straordinario non richieste entrano in banca ore. Il dipendente fruisce della banca ore entro e non oltre 2 mesi dalla maturazione oppure le ore vengono pagate.

    Viene abolito il forfait sullo straordinario.

    La tassazione che una azienda deve sostenere per assumere una persona in più deve essere uguale o inferiore al costo di coprire le carenze tramite straordinari dei dipendenti.

    Entrano nel portale anche le richieste di reperibilità, chiamate effettive, ore erogate di servizio, calcolo del contributo spettante, verifica della busta paga

Titolo (Italiano)

  • +Revisione straordinari - obbligo misurazione oggettiva