Sicurezza subito. Il nuovo Patto d'integrazione contro le baby gang e per il rispetto delle regole

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CONTRASTO AL FENOMENO DELLE "BABY GANG" ED EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 1 - Rimpatrio assistito d'urgenza per minori coinvolti in reati di gruppo

1 Il minore straniero non accompagnato di età compresa tra i 14 e i 18 anni che partecipi attivamente a bande giovanili organizzate (baby gang) per la commissione sistematica di rapine, estorsioni, lesioni aggravate o atti di vandalismo strutturato sul patrimonio pubblico e privato, decade dal diritto alle tutele premiali del sistema di accoglienza assistenziale generica.

2 Nei casi di cui al comma 1, accertata la gravità e la reiterazione della condotta, l'autorità giudiziaria minorile dispone la procedura di Rimpatrio Assistito d'Urgenza, d'intesa con le autorità consolari del Paese d'origine, ai fini dell'affidamento del minore ai servizi di tutela minorile o alle autorità familiari dello Stato di provenienza, finalizzato alla disarticolazione del legame con la baby gang locale.

Art. 2 - Responsabilità del nucleo familiare e principio del trascinamento dell'espulsione per reati di baby gang

1 Per i minori stranieri inseriti in un nucleo familiare regolarmente residente sul territorio nazionale, la sanzione amministrativa o la condanna penale per la commissione di gravi reati legati alle attività di baby gang si riflette sulla validità dei titoli di soggiorno dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, configurando violazione insanabile degli impegni sottoscritti con il Patto di Integrazione per manifesta culpa in vigilando.

2 La condanna di un minore di età superiore ai 14 anni per reati di violenza, rapina di gruppo o lesioni consumate nell'ambito di una baby gang, nonché per il reato di occupazione abusiva di immobili privati o di edilizia residenziale pubblica, costituisce rottura del Patto di Integrazione da parte dell'intero nucleo familiare convivente.

3 Nei casi di cui al comma 2, rilevata la connivenza morale o il totale fallimento educativo del nucleo familiare, il Prefetto dispone la revoca immediata del permesso di soggiorno per l'intero nucleo (genitori e figli minori a carico) per motivi di ordine pubblico. L'espulsione è eseguita solidalmente per l'intero nucleo familiare al fine di preservare l'unità dello stesso al di fuori del territorio nazionale.

CAPO II: TRASFORMAZIONE UMANITARIA DEI CENTRI E CLAUSOLA DI RISCATTO LAVORATIVO

Art. 3 - Protezione di genere, screening anti-tratta e tutela dell'infanzia nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)

1 All'interno dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) è disposta la separazione tassativa e strutturale delle aree per genere. Le sezioni femminili sono presidiate, vigilate ed assistite esclusivamente da personale ispettivo, di polizia e sociale di sesso femminile, e dotate di servizi di supporto psicologico permanente per la prevenzione di abusi e il trattamento di traumi pregressi.

2 È fatto assoluto divieto di trattenimento dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei CPR. I nuclei familiari con figli minori, laddove non gravati da reati penali, sono inseriti in strutture protette a custodia attenuata ad alta vocazione educativa, a tutela del prioritario interesse superiore del minore.

3 All'atto dell'ingresso nei centri, le autorità competenti attivano, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, un protocollo di screening d'urgenza volto all'identificazione precoce delle vittime di tratta di esseri umani, di sfruttamento lavorativo o di sfruttamento sessuale. Le persone identificate come vittime sono immediatamente dimesse e inserite nei programmi speciali di protezione.

Art. 4 - Programmi di pubblica utilità e Clausola di Emersione Lavorativa Premiale

1 I cittadini stranieri trattenuti nei CPR hanno il diritto e l'obbligo di partecipare a moduli quotidiani di formazione civica, alfabetizzazione linguistica e corsi teorico-pratici per l'acquisizione di competenze professionali spendibili nei settori dell'informatica, dell'agricoltura sostenibile, dell'edilizia verde e della sicurezza sul lavoro.

2 Previa sottoscrizione di apposite convenzioni tra il Ministero dell'Interno, i Comuni e le parti sociali, i trattenuti possono aderire, su base volontaria e con copertura assicurativa INAIL, a progetti di pubblica utilità, manutenzione del verde urbano e cura dei beni comuni.

3 È istituita la "Clausola di Emersione e Regolarizzazione Premiale". Lo straniero trattenuto che risulti totalmente privo di precedenti penali e di carichi pendenti nello Stato e nel Paese d'origine, che abbia mantenuto una condotta collaborativa e che, tramite i servizi di orientamento interni o il supporto sussidiario delle associazioni sindacali e del Terzo Settore, riceva una proposta formale di assunzione con regolare contratto di lavoro subordinato conforme ai CCNL vigenti (della durata minima di 3 anni e con reddito non inferiore alla soglia dell'assegno sociale), ha diritto alla revoca immediata del provvedimento di rimpatrio.

4 Al soggetto di cui al comma 3 è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con contestuale inserimento nei circuiti ordinari della legalità fiscale e previdenziale.

CAPO III: "IUS LABORIS" E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DIGNITOSO

Art. 5 - Riduzione dei termini di residenza per merito contributivo

1 Il requisito della residenza legale e continuativa sul territorio dello Stato ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero extracomunitario è ridotto a sette (7) anni, a condizione che il richiedente dimostri la piena regolarità lavorativa, fiscale e contributiva nei termini previsti dal comma 2.

2 Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, l'istante deve attestare la continuità fiscale e il versamento dei contributi previdenziali per i cinque (5) anni consecutivi antecedenti la presentazione della domanda, mediante esibizione di estratto conto contributivo INPS e delle relative dichiarazioni dei redditi.

3 Il reddito annuo imponibile autocertificato non può essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, parametrato al numero di componenti del nucleo familiare a carico.

4 Per i lavoratori stagionali, agricoli e per gli operatori del settore del lavoro domestico e di cura (colf e badanti), la continuità di cui al comma 2 è valutata sulla sommatoria dei contratti frazionati, purché regolari e conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5 L'accertamento del ricorso al lavoro sommerso o l'evasione contributiva comporta l'immediata decadenza dai benefici del presente articolo e il ripristino del termine ordinario di dieci anni di residenza.

Art. 6 - Corsia accelerata per professioni strategiche e Istituzione del Test di Cittadinanza Sociale

1 I cittadini stranieri titolari di Carta Blu UE possono presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana dopo cinque (5) anni di residenza legale e continuativa sul territorio nazionale. La medesima disposizione si applica al personale medico, infermieristico e socio-sanitario inserito nelle strutture del SSN, nonché ai tecnici operanti nei comparti della transizione energetica ed economia circolare con contratto pluriennale.

2 L'ottenimento dello status di cittadino è subordinato al superamento del "Test di Cittadinanza Sociale", erogato in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Il test si articola in due prove obbligatorie:

a) verifica della conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);

b) verifica della conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, con specifico focus sui diritti del lavoro, sulla parità di genere, sui valori fondanti dell'antifascismo, sulla tutela dell'ambiente e sui doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

CAPO IV: SICUREZZA DELLE COMUNITÀ, TUTELA DEI BENI COMUNI E ALLONTANAMENTO DEI REATI GRAVI

Art. 7 - Espulsione accelerata per reati di grave allarme sociale e occupazioni abusive

1 La flagranza di reato o la condanna, anche non definitiva in primo grado, per delitti di grave allarme sociale comporta l'interruzione immediata della validità di qualsiasi titolo di soggiorno e l'avvio della procedura di espulsione dal territorio nazionale.

2 Ai fini del presente articolo, costituiscono reati di grave allarme sociale: i delitti di violenza contro la persona, la rapina, il furto aggravato, l'estorsione, lo spaccio di sostanze stupefacenti in forma organizzata, i maltrattamenti in famiglia, la violenza di genere, la resistenza violenta a pubblico ufficiale e il reato di occupazione abusiva di immobili o pertinenze pubbliche e private.

3 Il decreto di espulsione è emanato dal Prefetto entro 24 ore dall'accertamento del reato o dalla convalida dell'arresto. I ricorsi giurisdizionali avverso il decreto sono trattati con rito d'urgenza e non sospendono l'efficacia dell'allontanamento, fatte salve le tutele costituzionali inderogabili.

4 Il reato di occupazione abusiva di immobili determina l'esclusione perpetua del soggetto responsabile da qualsiasi sanatoria futura o graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 8 - Accompagnamento coattivo e decreto di interdizione permanente

1 L'esecuzione dei decreti di espulsione emanati ai sensi dell'Art. 7 avviene esclusivamente per il tramite di accompagnamento coattivo alla frontiera a cura della Forza Pubblica.

2 Contestualmente all'esecuzione dell'allontanamento, i dati biometrici e fotodattiloscopici del soggetto espulso sono inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS), con contestuale emissione di un decreto di interdizione permanente e perpetua di reingresso nel territorio nazionale ed europeo per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

3 Il reingresso illegale nel territorio dello Stato in violazione del divieto perpetuo di cui al comma 2 costituisce reato autonomo ed è punito con l'arresto immediato.

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