Legge quadro sul sostegno statale agli inquilini sfrattati e sul diritto all’abitazione
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Premessa: L’emergenza abitativa in Italia, con oltre 2,5 milioni di famiglie in condizione di "sforzo abitativo" e circa 40.000 sfratti convalidati ogni anno principalmente per morosità, richiede un intervento legislativo strutturale che garantisca il diritto fondamentale all'abitare, tutelando chi si trova in difficoltà economica non per propria colpa. La presente proposta mira a istituire un Fondo Nazionale di Sostegno agli Inquilini Sfrattati, con meccanismi di garanzia e pagamento degli affitti temporanei fino al reinserimento abitativo.
Titolo
Legge quadro sul sostegno statale agli inquilini sfrattati e sul diritto all’abitazione
Articolo 1 – Obiettivo della legge
1. Garantire il diritto all’abitazione delle famiglie e dei cittadini in condizioni di morosità involontaria.
2. Fornire assistenza economica immediata e temporanea tramite il pagamento degli affitti agli inquilini sfrattati o a rischio sfratto.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della legge:
1. Inquilino sfrattato: chi ha ricevuto provvedimento di sfratto per morosità non volontaria comprovata.
2. Morosità involontaria: impossibilità di pagare il canone di locazione dovuta a licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, separazione legale o altre cause certificate.
3. Fondo nazionale di sostegno: fondo statale destinato al pagamento temporaneo degli affitti, alla ricerca di alloggi alternativi e alla mediazione con i proprietari.
Articolo 3 – Fondo nazionale di sostegno
1. Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un Fondo Nazionale per la Protezione degli Inquilini Sfrattati (FNIS).
2. Il FNIS finanzia, a titolo temporaneo, il pagamento del canone di locazione fino a un massimo di 12 mesi, rinnovabile in casi eccezionali, per nuclei familiari con ISEE fino a €26.000 annui.
3. I fondi possono essere erogati direttamente al locatore, garantendo così il rispetto dei contratti di locazione e la continuità abitativa.
Articolo 4 – Procedura di accesso
1. L’inquilino interessato presenta la richiesta al proprio Comune, corredando la documentazione sulla morosità involontaria.
2. Il Comune, entro 10 giorni, verifica i requisiti e trasmette la pratica al FNIS.
3. Entro ulteriori 15 giorni, il Fondo autorizza il pagamento al locatore o assegna un alloggio temporaneo convenzionato con il Comune o enti del terzo settore.
Articolo 5 – Garanzie per i proprietari
1. I locatori delle abitazioni ricevono il pagamento direttamente dal FNIS per i periodi coperti dalla morosità involontaria certificata.
2. Le somme corrisposte non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali.
Articolo 6 – Monitoraggio e supervisione
1. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in collaborazione con i Comuni, rapporta annualmente al Parlamento sull’uso del Fondo e sul numero di inquilini assistiti.
2. Il Fondo è finanziato dai capitoli di bilancio nazionale destinati alla protezione sociale e può ricevere trasferimenti aggiuntivi in caso di emergenze abitative straordinarie.
Articolo 7 – Entrata in vigore
1. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Relazione illustrativa
· La legge risponde all’emergenza abitativa e alla tendenza crescente alla morosità involontaria.
· Garantisce il diritto costituzionale all’abitazione (art. 47 Cost.) senza penalizzare i proprietari.
· Favorisce la stabilità sociale, prevenendo situazioni di marginalità abitativa e rischio sociale.
Passaggi successivi consigliati
1. Raccolta delle 50.000 firme per la presentazione in Senato come proposta di legge di iniziativa popolare.
2. Presentazione presso la Cancelleria della Corte di Cassazione per annuncio ufficiale.
3. Procedere con iter legislativo secondo le Commissioni permanenti e discussione nell’Aula parlamentare, eventualmente integrando la proposta con emendamenti legislativi per rafforzare la sostenibilità finanziaria e sociale.
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