Democratizzazione delle Imprese - Proposta II
Si prega di leggere attentamente le regole elettorali per capire come il tuo voto sarà utilizzato da Decidiamo - Vivaio delle idee
Premessa
La seguente proposta vuole essere un'alternativa più tradizionale ad un'altra proposta di democratizzazione delle imprese (cfr. Democratizzazione delle Imprese - Proposta I). Nell'altra proposta non si fa un uso massiccio dello Stato per il raggiungimento della democratizzazione delle imprese.
Ambito di Applicazione
La proposta si vuole applicare a tutte le imprese che non siano cooperative di lavoro e produzione.
Controllo Democratico
Al fine di garantire il controllo democratico, l'impresa adotta obbligatoriamente il Sistema di Amministrazione Dualistico (ex art. 2409-octies e seguenti del Codice Civile) (Sarebbe da permettersi di estendere il sistema anche alle imprese diverse dalle S.p.A.). Al momento dell'entrata in vigore della legge, gli organi direttivi in carica assumono un mandato ad interim fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.
Entro i termini stabiliti dalla legge, è convocata l'Assemblea dei Lavoratori, composta da tutti e soli i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'azienda. L'Assemblea elegge il Consiglio di Sorveglianza tramite metodo proporzionale puro. Hanno diritto di elettorato passivo (con facoltà di presentarsi in liste organizzate o come indipendenti) tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Per la prima elezione, la legge stabilisce le modalità in cui la stessa dovrà svolgersi e il numero di Consiglieri di Sicurezza da eleggersi. Le successive elezioni saranno normate dallo Statuto aziendale.
Il primo Consiglio dei Lavoratori eletto è incaricato della redazione del nuovo Statuto aziendale.
Il Consiglio dei Lavoratori elegge i membri del Consiglio di Gestione e ne ratifica l'operato. Contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione, decade l'interim della gestione precedente.
Trasformazione del capitale privato
Al fine di abolire definitivamente l'azionariato privato, le azioni delle dette imprese vengono espropriate e annullate. Agli ex-azionisti è revocato ogni diritto sull'impresa. Contestualmente, l'impresa viene trasformata in società cooperativa di lavoro e produzione (Forse andrebbe estesa la definizione di cooperativa stante la differente declinazione di impresa cooperativa che, nella prima delle susseguenti opzioni, viene data).
Opzione 1: Proprietà sociale dell'impresa
Il capitale sociale diventa di proprietà esclusiva dell'impresa medesima sotto forma di fondo indivisibile.
Sui beni e sul capitale dell'impresa non si costituisce alcun diritto reale in capo ai singoli lavoratori. Il rapporto giuridico in capo ai lavoratori dipendenti si configura esclusivamente come un diritto sociale partecipativo, indissolubilmente legato alla vigenza del contratto di lavoro. Tale diritto comprende unicamente:
Il diritto politico di gestione: l'elettorato attivo e passivo per gli organi democratici dell'impresa.
Il diritto di godimento: la partecipazione alla ripartizione del Valore Aggiunto prodotto annualmente dall'impresa.
Tali diritti societari sono strettamente personali, intrasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte. Essi decadono automaticamente e senz'alcun onere di liquidazione a carico dell'impresa alla cessazione del rapporto di lavoro.
A titolo di giusto indennizzo per l'esproprio, viene costituito un debito a carico dello Stato nei confronti degli ex-azionisti, erogato una tantum.
Opzione 2: Proprietà collettiva dei mezzi di produzione
Il capitale sociale viene frazionato fra i lavoratori dell'impresa in quote e l'impresa diventa una società cooperativa di lavoro e produzione.
Autogestione
Per recidere ogni legame con la vecchia proprietà, lo Stato si fa carico di liquidare gli ex-azionisti provvedendo con un indennizzo serio, giusto e congruo. Successivamente subentra come creditore dell'impresa. L'azienda si impegna a restituire tale debito allo Stato non tramite rate fisse, ma versando annualmente una percentuale del proprio valore aggiunto.
Per prevenire la decapitalizzazione dell'azienda, la legge fissa un valore percentuale di accantonamento annuale del valore aggiunto che deve essere destinato a uno speciale Fondo Investimenti per la sostenibilità economica della azienda.
Conclusione
L'azienda è soggetta al versamento dell'aliquota del 3% degli utili netti destinata ai Fondi Mutualistici Nazionali (ex art. 11, L. 59/1992); tuttavia, per tutta la durata del ripagamento del debito verso lo Stato, l'azienda è esentata da tale versamento.
Nel momento in cui l'azienda estingue integralmente il proprio debito verso lo Stato, diviene pienamente libera. Per un numero di anni pari a quelli impiegati per estinguere il debito, l'aliquota del 3% di cui alla Legge 59/1992 viene versata dall'azienda in uno speciale Fondo di Compensazione Interno. Tale fondo viene distribuito annualmente in via esclusiva ai lavoratori che hanno contribuito a estinguere il debito (in proporzione ai mesi lavorati durante il periodo di indebitamento), a titolo di risarcimento per la ricchezza pregressa a cui hanno rinunciato.
Conclusosi il periodo di compensazione, l'impresa entra a regime definitivo. Come ogni realtà cooperativa, l'azienda verserà in perpetuo il 3% dei propri utili ai Fondi Mutualistici Nazionali.
Note finali
1. Si potrebbe anche prevedere che una certa percentuale dei seggi nel Consiglio di Sorveglianza possa essere di nomina pubblica, così da avere un maggiore controllo della politica sulla impresa, anche se credo che questo potrebbe creare problematiche (potremmo avere politici poco accorti, avere politici che non siano totalmente dalla parte dei lavoratori o che, anziché fare l'interesse pubblico, facciano il proprio interesse personale. Credo inoltre che questo potrebbe snaturare la forte componente ideologica di autogestione alla base di questa proposta: è anche questo il motivo per il quale la struttura proprietaria dell'azienda non è pubblica ma vuole rimarcare, da un lato, la proprietà sociale del modello yugoslavo, dall'altro la proprietà collettiva dei mezzi di produzione. Qualora tutta l'impresa fosse di proprietà pubblica potremmo rischiare di dare troppo potere allo Stato e, qualora questo non adottasse più le giuste politiche o non rappresentasse più i giusti interessi potrebbe usare questo potere contro gli interessi dei lavoratori).
2. La ragione dell'utilizzo del valore aggiunto come metrica serve per permettere all'azienda di ripagare il debito solamente quando ha gli introiti necessari per farlo.
3. Ho pubblicato nella medesima proposta sia l'introduzione della proprietà sociale sia l'introduzione della proprietà collettiva perché ritengo che abbiano molti punti in comune. Un'altra ragione è che non riesco a discernere quale delle due forme di proprietà sia superiore, sia economicamente che filosoficamente. Senza dubbio, potrebbe essere affermabile che la proprietà sociale abbia il grande pregio di eliminare qualsivoglia forma di proprietà sui mezzi di produzione, andando a codificare una sorta di "non-proprietà" sulla azienda stessa.
4. Fra le problematiche che in teoria economica si adducono alla proprietà collettiva/proprietà sociale, vi è il fatto che le imprese sono restie ad assumere nuovi lavoratori essendoché accogliere nuovi lavoratori vorrebbe dire spartirsi il reddito generato dall'impresa fra più persone, diluendo dunque il percepito individuale. Dovrebbe essere allora compito del legislatore pensare ad un modo per contrastare questa degenerazione della impresa cooperativa/sociale
Post scriptum
Purtroppo non posseggo la formazione giuridica atta ad articolare perfettamente la mia idea, spero tuttavia che possa essere d'aiuto e possa esser presa di spunto da chi meglio attrezzato.
Condividi
Or copy link