Modifiche a "Diritto al lavoro flessibile e agile nelle attività remotizzabili"

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    1. Sintesi

    La legge riconosce a ogni lavoratore subordinato che svolga mansioni oggettivamente remotizzabili:

    1. il diritto di chiedere una quota di lavoro agile;

    2. il diritto a una valutazione individuale, trasparente e motivata;

    3. una presunzione favorevole all’accoglimento;

    4. il diritto a una quota minima di lavoro da remoto, salvo comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, di sicurezza o tutela dei dati;

    5. il diritto a forme di flessibilità oraria anche quando la prestazione non sia integralmente remotizzabile.

    Il modello è: diritto condizionato del lavoratore, obbligo organizzativo dell’impresa e deroga motivata e verificabile. È preferibile a un obbligo automatico perché preserva la libertà organizzativa, considera le differenze tra settori e riduce i rischi di irragionevolezza costituzionale.

    1. Obiettivo della proposta

      Trasformare il lavoro agile da concessione discrezionale a diritto organizzativo effettivamente esercitabile nelle attività remotizzabili, garantendo un equilibrio tra esigenze delle imprese, diritti dei lavoratori, produttività, sostenibilità e innovazione del sistema Paese.

    2. Un obbligo uniforme sarebbe inadeguato

    Non tutte le mansioni sono remotizzabili nella stessa misura; alcune lo sono solo parzialmente; organizzazione, tecnologia, sicurezza, continuità operativa e servizio al pubblico variano. Un numero fisso potrebbe risultare eccessivo in alcuni contesti e insufficiente in altri e potrebbe comprimere sproporzionatamente la libertà d’iniziativa economica e il potere organizzativo datoriale.

    L’articolo 41 della Costituzione tutela l’iniziativa economica privata, ma consente alla legge di indirizzarla e coordinarla a fini sociali e ambientali. Una disciplina proporzionata, fondata su criteri oggettivi e deroghe motivate, è quindi più solida di un automatismo assoluto. La proposta si collega anche alla tutela costituzionale del lavoro, della salute, della dignità, della conciliazione vita-lavoro e della sostenibilità ambientale.

    1. Quadro normativo

    La via più semplice è integrare gli articoli 18-24 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Attualmente il lavoro agile è una modalità del rapporto subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, svolta in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, senza postazione fissa e nel rispetto dei limiti massimi di orario.

    La disciplina già contempla accordo individuale scritto, riposi e disconnessione, parità di trattamento, tutela contro infortuni e malattie professionali, controlli a distanza e priorità per genitori, persone con disabilità e caregiver. La riforma deve compiere il passaggio da modalità esclusivamente concordata a diritto organizzativo condizionato, esercitabile quando la mansione sia remotizzabile.

    1. Definizione di attività remotizzabile

    È remotizzabile l’attività che, considerate le mansioni concretamente assegnate, le tecnologie disponibili e quelle ragionevolmente implementabili, può essere svolta in tutto o in parte fuori dai locali aziendali senza pregiudizio significativo per sicurezza, riservatezza, qualità del servizio, continuità operativa, collaborazione professionale ed efficienza organizzativa.

    La valutazione riguarda le mansioni effettive, non genericamente settore, qualifica, livello, ufficio o denominazione del ruolo. Nello stesso settore alcune attività amministrative, legali, societarie, contabili, informatiche, progettuali o documentali possono essere remotizzabili e altre no.

    Il decreto attuativo considera almeno: necessità di presenza fisica; uso di macchinari o beni non trasferibili; rapporto diretto con utenti, pazienti o clienti; riservatezza; disponibilità di sistemi sicuri; misurabilità per obiettivi o risultati; autonomia; necessità di coordinamento fisico; rischi per salute e sicurezza; costi di adeguamento tecnologico. La sola preferenza manageriale per la presenza non costituisce motivazione sufficiente.

    1. Quota minima

    Per mansioni interamente o prevalentemente remotizzabili è riconosciuto il diritto ad almeno il 40% dell’orario mensile, indicativamente due giornate settimanali, salvo diversa articolazione collettiva o individuale. Per mansioni parzialmente remotizzabili, la quota è proporzionata alle attività eseguibili da remoto.

    Il calcolo mensile o plurimensile, anziché rigidamente settimanale, consente di gestire riunioni, formazione, periodi progettuali, chiusure contabili, stagionalità ed esigenze straordinarie. La contrattazione collettiva può aumentare la quota, prevedere settimane corte o compresse, flessibilità oraria, lavoro da sedi diverse, coworking di prossimità o periodi da altra regione, ma non eliminare il diritto per attività oggettivamente compatibili.

    1. Obblighi aziendali

    I datori con almeno 15 dipendenti adottano un Piano aziendale per la flessibilità e il lavoro agile, contenente:

    • mappatura delle attività e percentuale di remotizzabilità;

    • criteri di accesso e rotazione;

    • strumenti, sicurezza e disconnessione;

    • programmazione delle presenze;

    • formazione dei responsabili;

    • misure contro isolamento e discriminazioni;

    • procedure di richiesta, diniego e riesame;

    • monitoraggio annuale.

    Il Piano è oggetto di informazione e confronto con RSA, RSU o organizzazioni sindacali territoriali.

    Per le imprese fino a 15 dipendenti sono previsti un modello semplificato, assistenza tramite consulenti del lavoro, enti bilaterali o camere di commercio, credito d’imposta per dotazioni, cybersecurity e formazione, un periodo transitorio più lungo e accordi standard definiti dai contratti collettivi.

    1. Procedura individuale

    Il lavoratore presenta richiesta scritta indicando quota, articolazione proposta, eventuali esigenze personali e disponibilità a un periodo sperimentale. Il datore risponde entro 30 giorni con accoglimento, accoglimento parziale, proposta alternativa o diniego motivato.

    Il diniego deve indicare ragioni concrete, attività incompatibili, durata dell’impedimento, possibili alternative e data dalla quale la richiesta può essere ripresentata. Non basta richiamare generiche “esigenze organizzative”. Sono ammissibili, per esempio, indisponibilità temporanea di sistemi sicuri, necessità documentata di presidio fisico, formazione iniziale, attività non digitalizzate, rischi per dati o segreto industriale e continuità operativa.

    1. Deroghe

    Sono ammesse limitazioni per:

    • impossibilità tecnica;

    • costi sproporzionati per micro e piccole imprese;

    • sicurezza nazionale e segreto industriale;

    • protezione di dati particolarmente sensibili;

    • continuità dei servizi essenziali;

    • necessità di presenza per assistenza, produzione o rapporto con il pubblico;

    • formazione iniziale;

    • periodo di prova, entro limiti ragionevoli;

    • comprovate difficoltà di rendimento non discriminatorie;

    • emergenze organizzative temporanee.

    Il datore può richiamare il lavoratore in presenza con preavviso ordinario di cinque giorni lavorativi, riducibile per esigenze urgenti e documentate.

    1. Parità e non discriminazione

    È vietata ogni penalizzazione connessa al lavoro agile in materia di retribuzione, premi, progressioni, formazione, incarichi, valutazione, informazioni, partecipazione alle riunioni e carriera. In presenza di elementi che facciano presumere una penalizzazione, spetta al datore dimostrare che la decisione è estranea all’esercizio del lavoro agile.

    1. Diritto alla disconnessione

    Il diritto alla disconnessione è riconosciuto come diritto autonomo e comprende:

    • fasce di non reperibilità;

    • assenza di conseguenze disciplinari per la mancata risposta fuori orario;

    • disattivazione o differimento delle notifiche;

    • rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;

    • limitazione delle riunioni fuori fascia;

    • divieto di controlli occulti o continuativi;

    • misure contro sovraccarico digitale, isolamento e rischi psicosociali.

      1. Salute, sicurezza, strumenti e controlli

      Il datore fornisce gli strumenti necessari o riconosce un rimborso e non trasferisce integralmente al lavoratore i costi professionali. Garantisce formazione su ergonomia, cybersecurity e protezione dei dati e include i rischi psicosociali nella valutazione dei rischi.

      Il lavoratore coopera all’individuazione di un ambiente idoneo, senza consentire controlli sistematici dell’abitazione. I controlli devono rispettare dignità, normativa sulla protezione dei dati e articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

    1. Tutela e sanzioni

    Il lavoratore può chiedere il riesame interno, tramite rappresentanza sindacale, commissione territoriale di conciliazione o Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato può ordinare la mappatura, l’integrazione della motivazione, il riesame della richiesta, l’adozione del Piano e la cessazione delle discriminazioni.

    Sono previste sanzioni:

    • da 500 a 2.500 euro per diniego immotivato;

    • da 2.000 a 10.000 euro per mancata adozione del Piano;

    • maggiorazione in caso di reiterazione;

    • eventuale esclusione temporanea dagli incentivi organizzativi nei casi più gravi.

    Si privilegia un sistema amministrativo, ripristinatorio e conciliativo, evitando di trasformare ogni controversia in illecito penale.

    1. Incentivi

    La legge prevede crediti d’imposta per strumenti, cybersecurity e software collaborativi; contributi alla formazione manageriale; utilizzo dei fondi interprofessionali; premialità negli appalti pubblici per piani certificati; eventuale riduzione dei premi assicurativi quando diminuiscano i rischi; incentivi per coworking di prossimità.

    Il sistema combina diritti, responsabilità, incentivi, contrattazione collettiva e dialogo sociale.

    1. Pubblica amministrazione

    Le pubbliche amministrazioni mappano processi e attività, garantiscono qualità e continuità dei servizi, misurano risultati e tempi di risposta, assicurano il presidio degli uffici aperti al pubblico, digitalizzano procedimenti e archivi e inseriscono obiettivi verificabili nella programmazione organizzativa.

    Per la PA è previsto l’obbligo di mappatura e una quota minima per le attività remotizzabili, compatibilmente con continuità e qualità dei servizi, non una percentuale identica per tutti.

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    Sicuramente da integrare e/o migliorare, ma credo sia un'idea da cui partire per innovare il sistema Paese.

Titolo (Italiano)

  • +Diritto al lavoro flessibile e agile nelle attività remotizzabili