Modifiche a "Per il disarmo integrale della Repubblica Italiana e l'abolizione della spesa militare"
Corpo del testo (Italiano)
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
"Per il disarmo integrale della Repubblica Italiana e l'abolizione della spesa militare"
PREAMBOLO
La Repubblica Italiana riconosce che la guerra, la minaccia della guerra e la preparazione permanente alla guerra costituiscono una sottrazione di risorse umane, economiche e democratiche ai bisogni fondamentali della popolazione.
La sicurezza collettiva non deriva dall'accumulo di armamenti ma dalla giustizia sociale, dalla cooperazione internazionale, dalla tutela dell'ambiente, dalla salute pubblica, dall'istruzione e dalla riduzione delle disuguaglianze.
La Repubblica avvia pertanto un processo di disarmo totale e irreversibile volto all'eliminazione di ogni spesa destinata alla preparazione, all'acquisto, alla produzione e all'impiego di armamenti.
ART. 1
(Abolizione della spesa militare)Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge tutta la spesa pubblica destinata ad armamenti, munizioni, sistemi d'arma, programmi militari e attività operative di carattere bellico è ridotta a zero.
Decorso il termine di cui al comma 1, nessuna risorsa pubblica può essere destinata all'acquisto, alla manutenzione o alla produzione di armamenti.
ART. 2
(Scioglimento delle strutture militari)Le Forze Armate sono progressivamente sciolte entro cinque anni.
Il personale è trasferito, su base volontaria e con garanzia dei diritti acquisiti, nei seguenti servizi pubblici:
a) protezione civile;
b) vigili del fuoco;
c) tutela del territorio e del patrimonio ambientale;
d) soccorso sanitario;
e) sicurezza informatica civile;
f) cooperazione internazionale e interventi umanitari.
ART. 3
(Abolizione dell'industria bellica)È vietata la produzione di armamenti sul territorio della Repubblica.
Le imprese operanti nel settore bellico sono riconvertite a produzioni civili entro cinque anni.
Lo Stato sostiene la riconversione industriale e garantisce la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.
ART. 4
(Divieto di esportazione e transito di armamenti)È vietata l'esportazione, l'importazione e il transito sul territorio nazionale di armamenti, munizioni e sistemi d'arma.
Sono fatti salvi esclusivamente i materiali destinati a operazioni di sminamento, soccorso e protezione civile.
ART. 5
(Basi militari e installazioni armate)Entro cinque anni tutte le basi militari operanti sul territorio nazionale sono dismesse o riconvertite a uso civile.
Le aree liberate sono destinate prioritariamente a:
a) edilizia residenziale pubblica;
b) università e centri di ricerca;
c) parchi e infrastrutture ambientali;
d) strutture sanitarie;
e) servizi pubblici locali.
ART. 6
(Fondo per la Pace, la Sanità e l'Istruzione)Tutte le risorse derivanti dall'abolizione della spesa militare confluiscono in un Fondo Nazionale per la Pace e il Benessere Sociale.
Le risorse sono ripartite annualmente:
a) 40 per cento sanità pubblica;
b) 25 per cento istruzione e ricerca;
c) 15 per cento trasporto pubblico;
d) 10 per cento edilizia popolare;
e) 10 per cento transizione ecologica e prevenzione del dissesto idrogeologico.
ART. 7
(Principio di non riarmo)Nessuna legge successiva può reintrodurre spese militari o programmi di armamento.
Eventuali modifiche al presente articolo sono consentite esclusivamente mediante referendum costituzionale approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
ART. 8
(Entrata in vigore)La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo (Italiano)
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