Modifiche a "Per il disarmo integrale della Repubblica Italiana e l'abolizione della spesa militare"

Avatar: Utente eliminato Utente eliminato

Corpo del testo (Italiano)

  • +

    PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

    "Per il disarmo integrale della Repubblica Italiana e l'abolizione della spesa militare"

    PREAMBOLO

    La Repubblica Italiana riconosce che la guerra, la minaccia della guerra e la preparazione permanente alla guerra costituiscono una sottrazione di risorse umane, economiche e democratiche ai bisogni fondamentali della popolazione.

    La sicurezza collettiva non deriva dall'accumulo di armamenti ma dalla giustizia sociale, dalla cooperazione internazionale, dalla tutela dell'ambiente, dalla salute pubblica, dall'istruzione e dalla riduzione delle disuguaglianze.

    La Repubblica avvia pertanto un processo di disarmo totale e irreversibile volto all'eliminazione di ogni spesa destinata alla preparazione, all'acquisto, alla produzione e all'impiego di armamenti.

    ART. 1
    (Abolizione della spesa militare)

    1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge tutta la spesa pubblica destinata ad armamenti, munizioni, sistemi d'arma, programmi militari e attività operative di carattere bellico è ridotta a zero.

    2. Decorso il termine di cui al comma 1, nessuna risorsa pubblica può essere destinata all'acquisto, alla manutenzione o alla produzione di armamenti.

    ART. 2
    (Scioglimento delle strutture militari)

    1. Le Forze Armate sono progressivamente sciolte entro cinque anni.

    2. Il personale è trasferito, su base volontaria e con garanzia dei diritti acquisiti, nei seguenti servizi pubblici:
      a) protezione civile;
      b) vigili del fuoco;
      c) tutela del territorio e del patrimonio ambientale;
      d) soccorso sanitario;
      e) sicurezza informatica civile;
      f) cooperazione internazionale e interventi umanitari.

    ART. 3
    (Abolizione dell'industria bellica)

    1. È vietata la produzione di armamenti sul territorio della Repubblica.

    2. Le imprese operanti nel settore bellico sono riconvertite a produzioni civili entro cinque anni.

    3. Lo Stato sostiene la riconversione industriale e garantisce la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.

    ART. 4
    (Divieto di esportazione e transito di armamenti)

    1. È vietata l'esportazione, l'importazione e il transito sul territorio nazionale di armamenti, munizioni e sistemi d'arma.

    2. Sono fatti salvi esclusivamente i materiali destinati a operazioni di sminamento, soccorso e protezione civile.

    ART. 5
    (Basi militari e installazioni armate)

    1. Entro cinque anni tutte le basi militari operanti sul territorio nazionale sono dismesse o riconvertite a uso civile.

    2. Le aree liberate sono destinate prioritariamente a:
      a) edilizia residenziale pubblica;
      b) università e centri di ricerca;
      c) parchi e infrastrutture ambientali;
      d) strutture sanitarie;
      e) servizi pubblici locali.

    ART. 6
    (Fondo per la Pace, la Sanità e l'Istruzione)

    1. Tutte le risorse derivanti dall'abolizione della spesa militare confluiscono in un Fondo Nazionale per la Pace e il Benessere Sociale.

    2. Le risorse sono ripartite annualmente:
      a) 40 per cento sanità pubblica;
      b) 25 per cento istruzione e ricerca;
      c) 15 per cento trasporto pubblico;
      d) 10 per cento edilizia popolare;
      e) 10 per cento transizione ecologica e prevenzione del dissesto idrogeologico.

    ART. 7
    (Principio di non riarmo)

    1. Nessuna legge successiva può reintrodurre spese militari o programmi di armamento.

    2. Eventuali modifiche al presente articolo sono consentite esclusivamente mediante referendum costituzionale approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

    ART. 8
    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo (Italiano)

  • +Per il disarmo integrale della Repubblica Italiana e l'abolizione della spesa militare