Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

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PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante disciplina del controllo sull'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e dei beni a duplice uso, nonché disposizioni in materia di adempimento degli obblighi derivanti dalla giurisdizione internazionale

PREMESSE

Il popolo italiano, nell'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 71 della Costituzione,

  • considerato che la Repubblica ripudia la guerra e promuove le organizzazioni internazionali volte a assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni (articolo 11 della Costituzione);

  • considerato che l'Italia è parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, le cui Parti contraenti si impegnano a prevenire quel crimine, delle Convenzioni di Ginevra del 1949, del loro Protocollo aggiuntivo, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e del Trattato sul commercio delle armi;

  • considerato che il divieto di autorizzare l'esportazione di materiali d'armamento verso Stati che li impieghino contro la popolazione civile è già previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, e che la presente proposta ne rende automatico l'applicazione, agganciandolo a determinazioni giuridiche oggettive pronunciate da organi internazionali;

  • considerato che la sospensione dell'esportazione di armamenti da parte di singoli Stati membri è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e trova precedenti nella prassi di più paesi europei;

  • considerato che, in una democrazia, le scelte morali fondamentali non possono essere delegate al silenzio, e che il popolo, il Parlamento e il Governo devono assumersi pubblicamente la responsabilità di ogni decisione in materia, perché il silenzio e la complicità sono esse medesime scelte;

promuove la seguente proposta di legge.

Articolo 1 (Finalità e definizioni)

  1. La presente legge detta disposizioni in materia di esportazione, importazione, transito e intermediazione di materiali d'armamento e di beni a duplice uso, al fine di assicurare il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e degli obblighi internazionali dell'Italia.

  2. Ai fini della presente legge si intendono per: a) «Corte internazionale di giustizia» la Corte istituita dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giugno 1945, reso esecutivo in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848; b) «Corte penale internazionale» la Corte istituita dallo Statuto di Roma del 17 luglio 1998, reso esecutivo in Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232; c) «materiali d'armamento» e «beni a duplice uso» i beni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2 (Diniego e sospensione automatici)

  1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 nega o sospende di diritto l'autorizzazione all'esportazione, importazione, transito e intermediazione di materiali d'armamento quando il paese di destinazione finale o di transito: a) sia parte di un procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia relativo a violazioni della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, delle Convenzioni di Ginevra o del diritto internazionale umanitario, nel quale la Corte abbia disposto misure cautelari; b) sia tenuto all'obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale ai sensi dello Statuto di Roma e abbia omesso di dare esecuzione ai mandati di arresto emessi dalla Corte nei confronti dei suoi rappresentanti; c) sia destinatario di un embargo sulle armi disposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero sia coperto da misure restrittive dell'Unione europea in materia di esportazione di armamenti.

  2. Il diniego o la sospensione operano senza apprezzamento discrezionale dal momento in cui sussiste una delle condizioni di cui al comma 1 e cessano di diritto al cessare della condizione medesima.

  3. I criteri di cui al comma 1 si applicano a ogni Stato e sono determinati esclusivamente dalle pronunce e dalle misure dei soggetti internazionali ivi indicati, senza valutazioni politiche di parte italiana.

Articolo 3 (Beni a duplice uso)

  1. Per i beni a duplice uso non compresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, il controllo nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del medesimo regolamento è obbligatorio quando il paese di destinazione finale ricade in una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quando esistono fondati elementi per ritenere che i beni possano contribuire a operazioni militari con documentato rischio per la popolazione civile.

  2. L'autorità competente si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta. La decisione è motivata e pubblicata ai sensi dell'articolo 5. L'istituzione o modifica del controllo nazionale è comunicata alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.

Articolo 4 (Deroghe e autorizzazione parlamentare)

  1. Le disposizioni dell'articolo 2 possono essere derogate, per comprovate ragioni di assoluta ed eccezionale necessità, unicamente mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, motivato, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della difesa.

  2. Il decreto è trasmesso alle Camere entro 5 giorni dall'adozione ed entra in vigore solo se autorizzato da entrambe le Camere entro 10 giorni dalla trasmissione. Ciascuna Camera si pronuncia per appello nominale.

  3. La deroga ha durata massima di sei mesi ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, con la medesima procedura di cui al comma 2.

Articolo 5 (Trasparenza)

  1. I provvedimenti di autorizzazione, diniego e sospensione sono pubblicati, entro 15 giorni dall'adozione, in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con indicazione della categoria del materiale, del paese di destinazione finale e di transito, della decisione adottata, dei criteri applicati e della data. Sono omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti privati.

  2. Entro il 1° marzo di ciascun anno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette alle Camere, con documento pubblico, la relazione sulle autorizzazioni concesse, negate e sospese nell'anno precedente, con dati aggregati per destinazione.

Articolo 6 (Controllo parlamentare)

  1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge un'audizione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge.

  2. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può richiedere l'audizione, in commissione competente, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale su uno specifico provvedimento o su specifiche categorie di provvedimenti. L'audizione si svolge entro 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 7 (Tutela giurisdizionale)

  1. Le associazioni legalmente riconosciute aventi tra le finalità statutarie il controllo del commercio di armamenti, la tutela dei diritti umani o il rispetto del diritto internazionale umanitario possono impugnare dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di autorizzazione adottati in violazione della presente legge, nonché le omissioni dei doveri di pubblicazione di cui all'articolo 5.

  2. Il ricorso avverso il provvedimento di autorizzazione ha effetto sospensivo fino alla decisione definitiva del giudice.

Articolo 8 (Responsabilità)

  1. L'inadempimento dei doveri di pubblicazione di cui all'articolo 5 e il rilascio di autorizzazioni in violazione della presente legge comportano responsabilità dirigenziale ai sensi della normativa vigente e, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, responsabilità penale ai sensi degli articoli 323, 327 e 328 del codice penale.

Articolo 9 (Criteri di bilancio)

  1. La presente legge si ispira ai criteri di cui all'articolo 81 della Costituzione. Eventuali maggiori oneri di amministrazione sono assorbiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Riassunto:
    Che cosa fa. La legge 185/1990 vieta già oggi di esportare armi verso Stati che le usano contro la popolazione civile, ma il divieto richiede un "accertamento" e lascia ampia discrezionalità all'esecutivo. La presente proposta sostituisce la discrezionalità con criteri oggettivi agganciati a determinazioni di organi giurisdizionali internazionali (Corte internazionale di giustizia, Corte penale internazionale, Consiglio di sicurezza ONU, Consiglio UE). L'effetto è automatico: nessun governo deve "decidere", deve solo applicare.

    Perché è costituzionalmente solida. Il condizionamento della legislazione interna a fatti esterni è già stato sanato dalla Corte costituzionale per la legge 185/90 (sent. 109/1993). I criteri valgono per ogni Stato, quindi la legge non è ad personam. La deroga resta possibile solo attraverso un voto parlamentare per appello nominale: il Parlamento non guida la politica estera, ma ne determina limiti e procedure, come già avviene per le missioni militari all'estero.

    Perché vincola qualunque governo. Tre ingranaggi: l'automatismo (articolo 2) toglie la discrezionalità amministrativa; il veto parlamentare (articolo 4) espone ogni deroga a un voto pubblico conteggiato; la tutela giurisdizionale (articolo 7) dà a soggetti terzi l'azione per bloccare le violazioni.

    Il bivio. Il presente disegno di legge non prende posizione per o contro alcun governo: prende posizione sul principio che l'Italia non deve somministrare, commerciare o far transitare strumenti di morte verso mani che la giustizia internazionale sospetta o accerta macchiarsi di crimini contro i civili. Ogni parlamentare sarà chiamato a votare. Il silenzio, ai fini di questa legge, non è più un'opzione disponibile: è un voto conteggiato, in un'aula, alla luce del sole.

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