Modifiche a "Disegno di legge sulla violenza di genere"
Corpo del testo (Italiano)
-
+
Questa proposta è stata elaborata dalle donne pugliesi del Forum delle donne di Europa Verde ed in particolare dall'avv. Innocenza Starace.
La necessità del disegno di legge nasce dal ripetersi di femminicidi anche dopo che le donne avevano comunque denunciato delle violenze. Purtroppo l'assenza di un lavoro educativo sessuo-affettivo serio nelle scuole non produce alcun miglioramento nella cultura patriarcale che è l'origine della violenza di genere.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con numerose riforme volte a rafforzare la tutela delle vittime, tra cui la legge 69 del 2019, nota come “Codice rosso”, che ha introdotto meccanismi procedurali accelerati per i reati di violenza domestica e di genere. Nonostante tali interventi, l’esperienza applicativa dimostra come persistano criticità legate soprattutto alla tempestività della risposta giudiziaria e all’effettività delle misure di protezione.
Il nostro disegno di legge si propone pertanto di rafforzare l’ordinamento sotto tre principali profili:
1. la rapidità della risposta giudiziaria, mediante l’introduzione del giudizio direttissimo entro quarantotto ore dall’arresto nei casi di flagranza dei reati di atti persecutori quando commessi con violenza fisica nell’ambito della violenza di genere, anche in assenza dell’uso di armi;
2. il rafforzamento degli strumenti cautelari, attraverso una maggiore centralità delle misure di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa;
3. il potenziamento della protezione delle vittime, con misure di informazione, assistenza e priorità nella trattazione dei procedimenti.
Infine il testo prevede l'obbligo per il ministero di pubblicare annualmente i dati dei processi per violenza di genere e femminicidio per permettere una valutazione delle politiche di genere.
La cura, cioè prendersi carico dei problemi concreti e cercare di risolverli, è l'unico modo per incidere e cambiare le storture della nostra società.
Ecco il testo
ARTICOLATO
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, assicurando una tutela più efficace delle vittime e una risposta giudiziaria tempestiva nei confronti degli autori dei reati.
Art. 2 (Modifica alla disciplina dell’arresto in flagranza)
1. All’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L’arresto in flagranza è obbligatorio nei confronti di chiunque sia colto in flagranza dei reati di cui agli articoli 612-bis e 613-ter del codice penale quando la condotta è commessa mediante violenza fisica nei confronti della persona offesa nell’ambito di relazioni familiari, affettive o comunque riconducibili alla violenza di genere, anche in assenza dell’uso di armi.»
Art. 3 (Giudizio direttissimo entro quarantotto ore)
1. All’articolo 449 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di arresto in flagranza per i reati di cui agli articoli 612-bis e 613-ter del codice penale, quando i fatti sono commessi mediante violenza fisica nell’ambito della violenza domestica o di genere, il pubblico ministero procede con giudizio direttissimo entro quarantotto ore dall’arresto, salvo che ritenga necessarie indagini preliminari non differibili.»
Art. 4 (Priorità nella trattazione dei procedimenti)
1. I procedimenti penali relativi ai reati di violenza di genere sono trattati con priorità nella fase delle indagini preliminari e nella fase dibattimentale.
2. La convalida dell’arresto e l’eventuale giudizio direttissimo sono trattati con priorità assoluta.
Art. 5 (Misure cautelari a tutela della persona offesa)
1. In sede di convalida dell’arresto o di applicazione di misure cautelari per reati di violenza di genere, il giudice valuta prioritariamente l’applicazione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.
2. Nei casi di particolare gravità il giudice può disporre il controllo mediante strumenti elettronici.
Art. 6 (Informazione e assistenza alla persona offesa)
1. La persona offesa è informata senza ritardo:
o dei propri diritti nel procedimento penale;
o delle misure di protezione disponibili;
o dei servizi territoriali di assistenza.
2. Le autorità procedenti assicurano il coordinamento con i servizi sociali e con i centri antiviolenza.
Art. 7 (Formazione degli operatori)
1. Le amministrazioni competenti promuovono programmi di formazione specifica per:
o magistrati;
o forze di polizia;
o operatori sanitari e sociali.
2. I programmi sono finalizzati alla corretta gestione dei casi di violenza di genere e alla tutela delle vittime.
Art. 8 (Raccolta e monitoraggio dei dati)
1. Il Ministero della giustizia istituisce un sistema di monitoraggio dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere.
2. I dati raccolti sono trasmessi annualmente al Parlamento.
Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Titolo (Italiano)
- +Disegno di legge sulla violenza di genere