Riforma del lavoro sessuale
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“Norme per la regolamentazione dell’attività sessuale a pagamento e istituzione delle Zone di Esercizio Sessuale Regolamentato”
RELAZIONE INTRODUTTIVA
La presente proposta di legge intende regolamentare l’attività sessuale a pagamento al fine di:
contrastare prostituzione illegale e tratta di esseri umani;
sottrarre il settore alla criminalità organizzata;
garantire tutela sanitaria e sicurezza;
assicurare trasparenza fiscale;
eliminare degrado urbano e sfruttamento stradale;
tutelare la libertà individuale delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso.
La proposta si ispira ai modelli regolamentati presenti nei Paesi Bassi e in alcune aree della Germania, introducendo tuttavia controlli sanitari, fiscali e territoriali più stringenti.
PRINCIPI GENERALI
Finalità
Lo Stato disciplina l’attività sessuale a pagamento esercitata volontariamente da persone maggiorenni.
Sono obiettivi prioritari:
tutela della salute pubblica;
contrasto alla tratta;
prevenzione dello sfruttamento;
sicurezza urbana;
emersione fiscale dell’attività.
Restano penalmente perseguite:
prostituzione minorile;
sfruttamento;
coercizione;
tratta di esseri umani;
favoreggiamento criminale.
Definizioni
Ai fini della presente legge si intende per:
“Operatore sessuale”: soggetto maggiorenne che esercita attività sessuale consensuale a pagamento;
“Zona di Esercizio Sessuale Regolamentato” (ZESR): area urbana individuata dal Comune;
“Casa di esercizio autorizzata”: struttura registrata presso il Comune e autorizzata all’attività;
“Registro sanitario riservato”: archivio sanitario protetto e accessibile esclusivamente alle autorità sanitarie competenti.
AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ
Requisiti per l’esercizio
Possono esercitare esclusivamente persone:
maggiorenni;
in possesso di permesso di soggiorno valido se straniere;
registrate fiscalmente;
sottoposte ai controlli sanitari obbligatori previsti dalla presente legge.
È vietato esercitare:
sotto coercizione;
in stato di dipendenza forzata;
per conto di organizzazioni criminali.
Ogni operatore deve possedere:
partita IVA semplificata dedicata;
identificativo professionale anonimo;
certificazione sanitaria aggiornata.
CONTROLLI SANITARI
Obblighi sanitari
Gli operatori sessuali devono sottoporsi obbligatoriamente a controlli sanitari periodici.
I controlli includono:
screening MST;
HIV;
epatiti;
altre patologie infettive definite dal Ministero della Salute.
La periodicità minima è:
ogni 30 giorni per i controlli standard;
immediata in caso di segnalazione sanitaria.
L’esercizio dell’attività senza certificazione sanitaria valida comporta:
sospensione immediata;
sanzione amministrativa;
chiusura dell’attività in caso di reiterazione.
Tessera sanitaria professionale
È istituita una tessera sanitaria professionale digitale anonima.
La tessera:
certifica l’idoneità sanitaria;
non contiene dati pubblicamente accessibili;
tutela privacy e riservatezza.
Solo ASL, magistratura e forze dell’ordine autorizzate possono accedere ai dati completi.
ZONE REGOLAMENTATE
Istituzione delle ZESR
I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono istituire Zone di Esercizio Sessuale Regolamentato (ZESR).
Le ZESR devono:
essere separate da scuole, luoghi religiosi e aree residenziali sensibili;
disporre di videosorveglianza pubblica;
avere presenza costante delle forze dell’ordine;
prevedere illuminazione e sistemi di sicurezza.
L’attività sessuale a pagamento al di fuori delle ZESR è vietata salvo esercizio privato autorizzato.
Case di esercizio autorizzate
Le attività possono essere svolte esclusivamente:
in appartamenti autorizzati;
in strutture registrate;
in locali conformi alle norme igienico-sanitarie.
È vietato:
l’esercizio in strada;
l’adescamento fuori dalle ZESR;
l’utilizzo di immobili abusivi.
Ogni struttura deve:
esporre licenza comunale;
garantire sistemi antiviolenza;
disporre di pulsanti di emergenza collegati alle forze dell’ordine.
TRACCIABILITÀ FISCALE
Obbligo di pagamento tracciabile
Ogni prestazione deve essere fiscalmente registrata.
Sono consentiti esclusivamente:
pagamenti elettronici;
Ogni operatore deve emettere ricevuta fiscale anonima.
È vietato il pagamento in contanti oltre la soglia stabilita annualmente dal Ministero dell’Economia.
Regime fiscale
L’attività è soggetta a:
imposta sul reddito;
contribuzione previdenziale;
È istituito un regime fiscale semplificato per operatori individuali.
Una quota del gettito è destinata a:
contrasto alla tratta;
assistenza sanitaria;
programmi di uscita dal settore.
SICUREZZA E ANTISFRUTTAMENTO
Unità speciali di controllo
Devono venire istituite unità interforze dedicate al contrasto di:
tratta;
sfruttamento;
riciclaggio;
coercizione.
I controlli nelle ZESR sono effettuati periodicamente senza preavviso.
Tutela degli operatori
Gli operatori hanno diritto:
all’assistenza sanitaria;
alla tutela previdenziale;
alla protezione contro violenze e stalking;
all’accesso a programmi di reinserimento lavorativo.
Deve essere istituito un numero verde nazionale dedicato.
DIVIETI E SANZIONI
Divieti
È vietato:
esercitare senza autorizzazione;
operare fuori dalle aree consentite;
omettere controlli sanitari;
utilizzare minori;
trattenere documenti degli operatori;
imporre quote o coercizioni.
Sanzioni
Le violazioni comportano:
multe amministrative;
sospensione licenze;
chiusura strutture;
arresto nei casi di sfruttamento o tratta.
La recidiva comporta interdizione permanente dall’attività.
MONITORAGGIO
Osservatorio Nazionale
Deve essere istituito presso il Ministero dell’Interno un Osservatorio Nazionale sull’Esercizio Sessuale Regolamentato.
L’Osservatorio:
monitora impatto sanitario e criminale;
raccoglie dati statistici anonimi;
propone modifiche normative annuali.
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