Modifiche a "Riforma del lavoro sessuale"

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    “Norme per la regolamentazione dell’attività sessuale a pagamento e istituzione delle Zone di Esercizio Sessuale Regolamentato”

    RELAZIONE INTRODUTTIVA

    La presente proposta di legge intende regolamentare l’attività sessuale a pagamento al fine di:

    • contrastare prostituzione illegale e tratta di esseri umani;

    • sottrarre il settore alla criminalità organizzata;

    • garantire tutela sanitaria e sicurezza;

    • assicurare trasparenza fiscale;

    • eliminare degrado urbano e sfruttamento stradale;

    • tutelare la libertà individuale delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso.

    La proposta si ispira ai modelli regolamentati presenti nei Paesi Bassi e in alcune aree della Germania, introducendo tuttavia controlli sanitari, fiscali e territoriali più stringenti.

    PRINCIPI GENERALI

    Finalità

    1. Lo Stato disciplina l’attività sessuale a pagamento esercitata volontariamente da persone maggiorenni.

    2. Sono obiettivi prioritari:

    • tutela della salute pubblica;

    • contrasto alla tratta;

    • prevenzione dello sfruttamento;

    • sicurezza urbana;

    • emersione fiscale dell’attività.

    1. Restano penalmente perseguite:

    • prostituzione minorile;

    • sfruttamento;

    • coercizione;

    • tratta di esseri umani;

    • favoreggiamento criminale.

     

    Definizioni

    Ai fini della presente legge si intende per:

    • “Operatore sessuale”: soggetto maggiorenne che esercita attività sessuale consensuale a pagamento;

    • “Zona di Esercizio Sessuale Regolamentato” (ZESR): area urbana individuata dal Comune;

    • “Casa di esercizio autorizzata”: struttura registrata presso il Comune e autorizzata all’attività;

    • “Registro sanitario riservato”: archivio sanitario protetto e accessibile esclusivamente alle autorità sanitarie competenti.

     

    AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ

    Requisiti per l’esercizio

    1. Possono esercitare esclusivamente persone:

    • maggiorenni;

    • in possesso di permesso di soggiorno valido se straniere;

    • registrate fiscalmente;

    • sottoposte ai controlli sanitari obbligatori previsti dalla presente legge.

    1. È vietato esercitare:

    • sotto coercizione;

    • in stato di dipendenza forzata;

    • per conto di organizzazioni criminali.

    1. Ogni operatore deve possedere:

    • partita IVA semplificata dedicata;

    • identificativo professionale anonimo;

    • certificazione sanitaria aggiornata.

     

    CONTROLLI SANITARI

    Obblighi sanitari

    1. Gli operatori sessuali devono sottoporsi obbligatoriamente a controlli sanitari periodici.

    2. I controlli includono:

    • screening MST;

    • HIV;

    • epatiti;

    • altre patologie infettive definite dal Ministero della Salute.

    1. La periodicità minima è:

    • ogni 30 giorni per i controlli standard;

    • immediata in caso di segnalazione sanitaria.

    1. L’esercizio dell’attività senza certificazione sanitaria valida comporta:

    • sospensione immediata;

    • sanzione amministrativa;

    • chiusura dell’attività in caso di reiterazione.

    Tessera sanitaria professionale

    1. È istituita una tessera sanitaria professionale digitale anonima.

    2. La tessera:

    • certifica l’idoneità sanitaria;

    • non contiene dati pubblicamente accessibili;

    • tutela privacy e riservatezza.

    1. Solo ASL, magistratura e forze dell’ordine autorizzate possono accedere ai dati completi.

     

    ZONE REGOLAMENTATE

    Istituzione delle ZESR

    1. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono istituire Zone di Esercizio Sessuale Regolamentato (ZESR).

    2. Le ZESR devono:

    • essere separate da scuole, luoghi religiosi e aree residenziali sensibili;

    • disporre di videosorveglianza pubblica;

    • avere presenza costante delle forze dell’ordine;

    • prevedere illuminazione e sistemi di sicurezza.

    1. L’attività sessuale a pagamento al di fuori delle ZESR è vietata salvo esercizio privato autorizzato.

     

    Case di esercizio autorizzate

    1. Le attività possono essere svolte esclusivamente:

    • in appartamenti autorizzati;

    • in strutture registrate;

    • in locali conformi alle norme igienico-sanitarie.

    1. È vietato:

    • l’esercizio in strada;

    • l’adescamento fuori dalle ZESR;

    • l’utilizzo di immobili abusivi.

    1. Ogni struttura deve:

    • esporre licenza comunale;

    • garantire sistemi antiviolenza;

    • disporre di pulsanti di emergenza collegati alle forze dell’ordine.

     

    TRACCIABILITÀ FISCALE

    Obbligo di pagamento tracciabile

    1. Ogni prestazione deve essere fiscalmente registrata.

    2. Sono consentiti esclusivamente:

    • pagamenti elettronici;

    1. Ogni operatore deve emettere ricevuta fiscale anonima.

    2. È vietato il pagamento in contanti oltre la soglia stabilita annualmente dal Ministero dell’Economia.

     

    Regime fiscale

    1. L’attività è soggetta a:

    • imposta sul reddito;

    • contribuzione previdenziale;

    1. È istituito un regime fiscale semplificato per operatori individuali.

    2. Una quota del gettito è destinata a:

    • contrasto alla tratta;

    • assistenza sanitaria;

    • programmi di uscita dal settore.

     

    SICUREZZA E ANTISFRUTTAMENTO

    Unità speciali di controllo

    1. Devono venire istituite unità interforze dedicate al contrasto di:

    • tratta;

    • sfruttamento;

    • riciclaggio;

    • coercizione.

    1. I controlli nelle ZESR sono effettuati periodicamente senza preavviso.

     

    Tutela degli operatori

    1. Gli operatori hanno diritto:

    • all’assistenza sanitaria;

    • alla tutela previdenziale;

    • alla protezione contro violenze e stalking;

    • all’accesso a programmi di reinserimento lavorativo.

    1. Deve essere istituito un numero verde nazionale dedicato.

     

    DIVIETI E SANZIONI

    Divieti

    È vietato:

    • esercitare senza autorizzazione;

    • operare fuori dalle aree consentite;

    • omettere controlli sanitari;

    • utilizzare minori;

    • trattenere documenti degli operatori;

    • imporre quote o coercizioni.

     

    Sanzioni

    1. Le violazioni comportano:

    • multe amministrative;

    • sospensione licenze;

    • chiusura strutture;

    • arresto nei casi di sfruttamento o tratta.

    1. La recidiva comporta interdizione permanente dall’attività.

     

    MONITORAGGIO

    Osservatorio Nazionale

    1. Deve essere istituito presso il Ministero dell’Interno un Osservatorio Nazionale sull’Esercizio Sessuale Regolamentato.

    2. L’Osservatorio:

    • monitora impatto sanitario e criminale;

    • raccoglie dati statistici anonimi;

    • propone modifiche normative annuali.

     

     

     

Titolo (Italiano)

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