Riforma del lavoro sessuale

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“Norme per la regolamentazione dell’attività sessuale a pagamento e istituzione delle Zone di Esercizio Sessuale Regolamentato”

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente proposta di legge intende regolamentare l’attività sessuale a pagamento al fine di:

  • contrastare prostituzione illegale e tratta di esseri umani;

  • sottrarre il settore alla criminalità organizzata;

  • garantire tutela sanitaria e sicurezza;

  • assicurare trasparenza fiscale;

  • eliminare degrado urbano e sfruttamento stradale;

  • tutelare la libertà individuale delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso.

La proposta si ispira ai modelli regolamentati presenti nei Paesi Bassi e in alcune aree della Germania, introducendo tuttavia controlli sanitari, fiscali e territoriali più stringenti.

PRINCIPI GENERALI

Finalità

  1. Lo Stato disciplina l’attività sessuale a pagamento esercitata volontariamente da persone maggiorenni.

  2. Sono obiettivi prioritari:

  • tutela della salute pubblica;

  • contrasto alla tratta;

  • prevenzione dello sfruttamento;

  • sicurezza urbana;

  • emersione fiscale dell’attività.

  1. Restano penalmente perseguite:

  • prostituzione minorile;

  • sfruttamento;

  • coercizione;

  • tratta di esseri umani;

  • favoreggiamento criminale.

 

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

  • “Operatore sessuale”: soggetto maggiorenne che esercita attività sessuale consensuale a pagamento;

  • “Zona di Esercizio Sessuale Regolamentato” (ZESR): area urbana individuata dal Comune;

  • “Casa di esercizio autorizzata”: struttura registrata presso il Comune e autorizzata all’attività;

  • “Registro sanitario riservato”: archivio sanitario protetto e accessibile esclusivamente alle autorità sanitarie competenti.

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ

Requisiti per l’esercizio

  1. Possono esercitare esclusivamente persone:

  • maggiorenni;

  • in possesso di permesso di soggiorno valido se straniere;

  • registrate fiscalmente;

  • sottoposte ai controlli sanitari obbligatori previsti dalla presente legge.

  1. È vietato esercitare:

  • sotto coercizione;

  • in stato di dipendenza forzata;

  • per conto di organizzazioni criminali.

  1. Ogni operatore deve possedere:

  • partita IVA semplificata dedicata;

  • identificativo professionale anonimo;

  • certificazione sanitaria aggiornata.

 

CONTROLLI SANITARI

Obblighi sanitari

  1. Gli operatori sessuali devono sottoporsi obbligatoriamente a controlli sanitari periodici.

  2. I controlli includono:

  • screening MST;

  • HIV;

  • epatiti;

  • altre patologie infettive definite dal Ministero della Salute.

  1. La periodicità minima è:

  • ogni 30 giorni per i controlli standard;

  • immediata in caso di segnalazione sanitaria.

  1. L’esercizio dell’attività senza certificazione sanitaria valida comporta:

  • sospensione immediata;

  • sanzione amministrativa;

  • chiusura dell’attività in caso di reiterazione.

Tessera sanitaria professionale

  1. È istituita una tessera sanitaria professionale digitale anonima.

  2. La tessera:

  • certifica l’idoneità sanitaria;

  • non contiene dati pubblicamente accessibili;

  • tutela privacy e riservatezza.

  1. Solo ASL, magistratura e forze dell’ordine autorizzate possono accedere ai dati completi.

 

ZONE REGOLAMENTATE

Istituzione delle ZESR

  1. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono istituire Zone di Esercizio Sessuale Regolamentato (ZESR).

  2. Le ZESR devono:

  • essere separate da scuole, luoghi religiosi e aree residenziali sensibili;

  • disporre di videosorveglianza pubblica;

  • avere presenza costante delle forze dell’ordine;

  • prevedere illuminazione e sistemi di sicurezza.

  1. L’attività sessuale a pagamento al di fuori delle ZESR è vietata salvo esercizio privato autorizzato.

 

Case di esercizio autorizzate

  1. Le attività possono essere svolte esclusivamente:

  • in appartamenti autorizzati;

  • in strutture registrate;

  • in locali conformi alle norme igienico-sanitarie.

  1. È vietato:

  • l’esercizio in strada;

  • l’adescamento fuori dalle ZESR;

  • l’utilizzo di immobili abusivi.

  1. Ogni struttura deve:

  • esporre licenza comunale;

  • garantire sistemi antiviolenza;

  • disporre di pulsanti di emergenza collegati alle forze dell’ordine.

 

TRACCIABILITÀ FISCALE

Obbligo di pagamento tracciabile

  1. Ogni prestazione deve essere fiscalmente registrata.

  2. Sono consentiti esclusivamente:

  • pagamenti elettronici;

  1. Ogni operatore deve emettere ricevuta fiscale anonima.

  2. È vietato il pagamento in contanti oltre la soglia stabilita annualmente dal Ministero dell’Economia.

 

Regime fiscale

  1. L’attività è soggetta a:

  • imposta sul reddito;

  • contribuzione previdenziale;

  1. È istituito un regime fiscale semplificato per operatori individuali.

  2. Una quota del gettito è destinata a:

  • contrasto alla tratta;

  • assistenza sanitaria;

  • programmi di uscita dal settore.

 

SICUREZZA E ANTISFRUTTAMENTO

Unità speciali di controllo

  1. Devono venire istituite unità interforze dedicate al contrasto di:

  • tratta;

  • sfruttamento;

  • riciclaggio;

  • coercizione.

  1. I controlli nelle ZESR sono effettuati periodicamente senza preavviso.

 

Tutela degli operatori

  1. Gli operatori hanno diritto:

  • all’assistenza sanitaria;

  • alla tutela previdenziale;

  • alla protezione contro violenze e stalking;

  • all’accesso a programmi di reinserimento lavorativo.

  1. Deve essere istituito un numero verde nazionale dedicato.

 

DIVIETI E SANZIONI

Divieti

È vietato:

  • esercitare senza autorizzazione;

  • operare fuori dalle aree consentite;

  • omettere controlli sanitari;

  • utilizzare minori;

  • trattenere documenti degli operatori;

  • imporre quote o coercizioni.

 

Sanzioni

  1. Le violazioni comportano:

  • multe amministrative;

  • sospensione licenze;

  • chiusura strutture;

  • arresto nei casi di sfruttamento o tratta.

  1. La recidiva comporta interdizione permanente dall’attività.

 

MONITORAGGIO

Osservatorio Nazionale

  1. Deve essere istituito presso il Ministero dell’Interno un Osservatorio Nazionale sull’Esercizio Sessuale Regolamentato.

  2. L’Osservatorio:

  • monitora impatto sanitario e criminale;

  • raccoglie dati statistici anonimi;

  • propone modifiche normative annuali.

 

 

 

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