Disposizioni per l'abbattimento delle barriere economiche, geografiche e sociali nell'accesso alle cure

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La salute non è un bene distribuito equamente, ma riflette i gradienti sociali, economici e culturali della popolazione. Chi ha un reddito inferiore, un livello di istruzione più basso o risiede in aree periferiche si ammala di più, ha una minore aspettativa di vita e incontra ostacoli crescenti nel curarsi.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), istituito con la Legge 833/1978, sta subendo una silenziosa metamorfosi in senso elitario. Le liste d'attesa interminabili spingono chi se lo può permettere verso la sanità privata, mentre costringono milioni di cittadini vulnerabili a rinunciare alle cure. La salute sta cessando di essere un diritto fondamentale (Art. 32 Cost.) per tornare a essere un bene di consumo legato al censo.

La presente proposta di legge mira a invertire questa rotta attraverso quattro pilastri: il finanziamento certo del SSN, la fine del conflitto d'interessi tra pubblico e privato, il potenziamento della medicina territoriale e l'introduzione del principio dell'equità nella salute in ogni politica pubblica.

CAPO I - Principi Generali e Finanziamento

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

  1. La presente legge è finalizzata a rimuovere gli ostacoli d'ordine economico, sociale e geografico che limitano il pieno godimento del diritto alla salute, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione.

  2. La Repubblica riconosce il contrasto alle disuguaglianze di salute come priorità strategica nazionale.

Articolo 2

(Finanziamento strutturale ancorato al PIL)

  1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale, il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) non può essere inferiore all'8% del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'anno precedente.

  2. È vietato l'utilizzo di fondi pubblici sanitari per il finanziamento o l'incentivazione fiscale di forme di sanità integrativa sostitutiva dei LEA.

CAPO II - Abbattimento delle Barriere e Liste d'Attesa

Articolo 3

(Abolizione del superticket e rimodulazione della compartecipazione)

  1. È disposta l'abolizione totale di ogni forma di "superticket" regionale sulla diagnostica e sulla specialistica.

  2. La partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è azzerata per i cittadini con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 25.000 euro e per i pazienti affetti da patologie croniche o rare, indipendentemente dal reddito.

Articolo 4

(Blocco dell'intramoenia e governo delle liste d'attesa)

  1. L'attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) all'interno delle strutture pubbliche è sospesa in tutte le aziende sanitarie in cui i tempi di attesa per le prestazioni istituzionali eccedano i limiti stabiliti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA).

  2. Qualora il SSN non sia in grado di erogare una prestazione entro i tempi massimi previsti, il cittadino ha il diritto di eseguire la prestazione presso strutture private con oneri a totale carico del SSN, senza alcun anticipo di spesa da parte dell'utente.

CAPO III - Territorio e Prossimità delle Cure

Articolo 5

(Case della Comunità e capillarità sociosanitaria)

  1. Viene istituito il "Piano Nazionale per la Prossimità della Cura", volto a finanziare la presenza di una Casa della Comunità attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni 10.000 abitanti, con particolare priorità per le aree interne, montane e le periferie urbane degradation.

  2. All'interno delle Case della Comunità è garantita l'integrazione tra assistenza medica, infermieristica, psicologica e sociale, al fine di intercettare i determinanti sociali di malattia prima della cronicizzazione.

Articolo 6

(Personale sanitario e superamento del tetto di spesa)

  1. Al fine di colmare la carenza di personale, sono abrogati i tetti di spesa per l'assunzione di medici, infermieri e professionisti sanitari.

  2. Viene istituita un'indennità specifica di "Disagio Territoriale e Sociale" per il personale sanitario che opera stabilmente in aree geograficamente svantaggiate o in contesti urbani a forte rischio di esclusione sociale.

CAPO IV - Monitoraggio e Valutazione dell'Impatto sulla Salute

Articolo 7

(Istituzione dell'Alto Commissariato per il Contrasto alle Disuguaglianze di Salute)

  1. È istituito presso il Ministero della Salute l'Alto Commissariato per il Contrasto alle Disuguaglianze di Salute.

  2. L'Alto Commissariato ha il compito di:

    • Monitorare l'indice di deprivazione sociale in rapporto all'aspettativa di vita nelle diverse macro-aree del Paese.

    • Redigere annualmente la "Relazione Nazionale sullo Stato delle Disuguaglianze Sanitarie".

    • Esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni che non garantiscano livelli uniformi di salute della popolazione.

Articolo 8

(Valutazione di Impatto sulla Salute - VIS)

  1. Ogni provvedimento legislativo, fiscale o infrastrutturale dello Stato e delle Regioni deve essere sottoposto a una Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) preventiva, per verificare che la norma non incrementi il gradiente delle disuguaglianze sanitarie tra le diverse fasce della popolazione.

CAPO V - Disposizioni Finanziarie e Finali

Articolo 9

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

    • L'introduzione di una progressività fiscale mirata sui grandi patrimoni superiori a 10 milioni di euro.

    • L'incremento della tassazione sulle transazioni finanziarie speculative.

    • La rimodulazione delle accise sui prodotti dannosi per la salute (tabacco, alcol, cibi ad altissimo contenuto di zuccheri raffinati), i cui proventi sono interamente destinati al Fondo Sanitario Nazionale.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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