Riforma organica della normativa italiana in materia di disabilità, riabilitazione e inclusione sociale.
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Occorre tornare a occuparsi di disabilità ed aggiornare una normativa obsoleta, resa sterile dai continui tatgli e l' indifferenza verso un probolema che affligge una parte consideregvole della popolazione. Ho elaborato una bozza che riassumo brevemente qui:
Parte I – Principi generali (Artt. 1–3): definisce la finalità, le definizioni chiave:
Progetto di Vita Individuale, ovvero documento programmatico elaborato in modo partecipato tra la persona con disabilità, il suo nucleo familiare e i servizi competenti, che definisce obiettivi, risorse, strumenti e tempi per la realizzazione del progetto di vita della persona. Il PVI contiene, con riferimento a tutti i domini della vita della persona: Obiettivi a breve, medio e lungo termine definiti con la persona; Prestazioni e servizi di riabilitazione medica, educativa, lavorativa e sociale; Risorse economiche stanziate, inclusa l'eventuale quota di Budget di Salute e Vita; Soggetti erogatori, responsabilità e tempistiche; Indicatori di monitoraggio e frequenza delle verifiche; Modalità di revisione e aggiornamento del piano;
Responsabile del Caso (il RC costituisce il referente unico per tutte le questioni relative al PVI, coordina gli enti coinvolti, monitora l'attuazione delle prestazioni e informa tempestivamente la persona di eventuali criticità);
Budget di Salute e Vita, consistente nell'assegnazione alla persona con disabilità di un importo personalizzato, determinato sulla base del PVI, che ella può utilizzare liberamente per acquistare i servizi e gli ausili individuati nel proprio piano, anche da soggetti privati accreditati, cumulabile con i trasferimenti monetari già previsti (indennità di accompagnamento, assegno di cura) e non incide sul calcolo dell'ISEE;
I principi ispiratori (autodeterminazione, partecipazione, prevenzione, coordinamento).
Parte II – Valutazione e Progetto di Vita (Artt. 4–8): introduce la Valutazione Biopsicosociale Unificata (ICF-OMS) che sostituisce l'attuale caos di invalidità civile + L.104 + D.Lgs.66, e il Progetto di Vita Individuale (PVI) con Conferenza partecipata (ispirata alla Teilhabeplankonferenz tedesca, § 20 SGB IX).
Parte III – Lavoro (Artt. 9–11): riforma il collocamento mirato con Budget per il Lavoro, Sportello Unico e Rappresentanza per l'Inclusione dei Lavoratori con Disabilità (RILD).
Art. 9 – Collocamento mirato riformato
1. Il collocamento mirato delle persone con disabilità, disciplinato dalla Legge 68/1999, è riformato con l'introduzione dei seguenti istituti:
Budget per il Lavoro: contributo economico corrisposto al datore di lavoro che assume una persona con disabilità grave, commisurato al costo del tutoraggio e degli adattamenti ragionevoli necessari;
Accordi di Inclusione: accordi tra datori di lavoro, centri per l'impiego e servizi per la disabilità che definiscono percorsi personalizzati di inserimento lavorativo con obiettivi verificabili;
Tutore Lavorativo Aziendale: figura professionale formata che supporta la persona con disabilità nel contesto di lavoro, finanziata a carico del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili;
Sportello Unico per l'Inclusione Lavorativa: punto di accesso unico presso i Centri per l'Impiego, integrato con i servizi socio-sanitari.
Art. 10 – Quota di riserva e sanzioni
1. La quota di riserva per i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti è confermata nelle misure previste dalla L. 68/1999. Sono tuttavia introdotte le seguenti modifiche: L'esonero parziale è consentito solo previa dimostrazione di impossibilità oggettiva e presentazione di un Piano di Inclusione triennale approvato dall'Ispettorato del Lavoro; Il contributo di esonero è aumentato progressivamente per i datori di lavoro inadempienti da oltre 24 mesi; Le risorse del fondo di esonero sono vincolate al finanziamento del Budget per il Lavoro e degli Sportelli Unici per l'Inclusione Lavorativa.
Art. 11 – Rappresentanza dei lavoratori con disabilità
1. In ogni unità produttiva con più di 50 dipendenti e almeno tre lavoratori con disabilità, è eletta la Rappresentanza per l'Inclusione dei Lavoratori con Disabilità (RILD), ispirata alla Schwerbehindertenvertretung (§§ 177–180 SGB IX).
2. La RILD ha diritto di essere consultata dal datore di lavoro prima di ogni decisione che riguardi lavoratori con disabilità, incluse assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e modifiche delle mansioni.
3. I rappresentanti della RILD godono di protezione contro licenziamenti ritorsivi e di permessi retribuiti per lo svolgimento delle proprie funzioni.
MISURA A COSTO ZERO: La RILD non comporta oneri aggiuntivi per i datori di lavoro se organizzata nell'ambito delle RSU/RSA esistenti, con un delegato specifico per la disabilità. La protezione dal licenziamento è già prevista in forma analoga per i delegati sindacali: non occorrono nuove norme processuali, ma solo un richiamo espresso.
Parte IV – Vita indipendente (Artt. 12–15): introduce il Budget di Salute e Vita e il Garante Nazionale della Disabilità composto da sette membri nominati dal Parlamento, di cui almeno quattro devono essere persone con disabilità o rappresentanti di organizzazioni di persone con disabilità. Le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità sono coinvolte obbligatoriamente in tutti i procedimenti di: Programmazione nazionale e regionale delle politiche per la disabilità; Valutazione dell'impatto delle normative sulla vita delle persone con disabilità; Accreditamento dei servizi e degli enti erogatori; Redazione dei decreti attuativi.
Parte V – Istruzione (Artt. 16–17):
Continuità del progetto educativo
1. Il PVI costituisce il documento di riferimento anche per la programmazione dell'inclusione scolastica, in raccordo con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) previsto dal D.Lgs. 66/2017.
2. È garantita la continuità del docente di sostegno per almeno il 60% del percorso scolastico di ogni alunno con disabilità. Le Regioni che garantiscono continuità superiore all'80% ricevono un incremento del Fondo Statale per l'Inclusione Scolastica.
3. È assicurata la transizione protetta tra cicli scolastici e tra scuola e lavoro/formazione professionale, con un piano di passaggio elaborato almeno 12 mesi prima del termine del ciclo.
Formazione professionale e istruzione terziaria
1. Le persone con disabilità hanno diritto all'accesso alle misure di formazione professionale finanziate dai fondi regionali e dal PNRR con adattamenti ragionevoli garantiti dall'ente formatore.
2. Le Università e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) sono tenuti ad istituire un Servizio per l'Inclusione degli Studenti con Disabilità, con un delegato del rettore e risorse dedicate, calcolate in proporzione al numero di iscritti con disabilità.
3. Le tesi, gli elaborati e le prove di esame sono adattati su richiesta della persona con disabilità, senza necessità di ulteriore accertamento medico se il PF è già disponibile.
MISURA A COSTO ZERO: L'obbligo di adattamento delle prove di esame nelle Università è già previsto in forma parziale dalla L. 17/1999. La presente proposta lo estende e lo standardizza, eliminando le difformità tra atenei attraverso una Linea Guida ministeriale (atto non normativo, a costo zero) elaborata con le organizzazioni studentesche.
Parte VI – Digitale (Artt. 18–19): Fascicolo Digitale della Disabilità e obbligo Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
MISURA A COSTO ZERO: Il FDD è tecnicamente realizzabile come estensione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), già finanziato con 1,38 miliardi del PNRR. L'eliminazione della ridondanza documentale riduce i costi amministrativi per PA e cittadini. Paesi come l'Estonia hanno dimostrato che la digitalizzazione dei fascicoli socio-sanitari riduce del 30% i tempi di erogazione delle prestazioni.
Tutti i siti web, le applicazioni mobili e i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori accreditati devono essere pienamente conformi allo standard WCAG 2.2 livello AA entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'AgID verifica la conformità e pubblica annualmente una graduatoria degli enti per livello di accessibilità. Gli enti non conformi dopo il termine sono soggetti a sanzioni amministrative il cui importo alimenta un Fondo per l'Accessibilità Digitale.
Tutti i documenti ufficiali relativi al procedimento di valutazione e al PVI sono disponibili anche in formato accessibile (testo alternativo, linguaggio facile da leggere Easy-to-Read).
Parte VII – Attuazione (Artt. 20–22): delega governativa con principi vincolanti, LEP, clausola valutativa e nota finanziaria dettagliata.
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