Modifiche a "Disegno di legge - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di scioglimento per mafia "

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    DISEGNO DI LEGGE

    Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso, e introduzione di misure di prevenzione, monitoraggio e rafforzamento della legalità amministrativa.

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 costituisce uno dei principali strumenti di cui dispone la Repubblica per tutelare il buon andamento delle istituzioni locali quando emergono fenomeni di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata.

    L'esperienza maturata negli ultimi decenni ha dimostrato la validità dello strumento dello scioglimento, ma ha anche evidenziato la necessità di rafforzarne l'efficacia.

    Lo scioglimento interviene infatti quando il processo di infiltrazione è già avanzato. Occorre pertanto accompagnare tale misura con strumenti permanenti di prevenzione, ricostruzione amministrativa, monitoraggio e responsabilizzazione delle istituzioni.

    La presente legge persegue l'obiettivo di rendere più efficace l'azione dello Stato, garantendo che gli interventi commissariali producano risultati duraturi e verificabili.

    Articolo 1 -Finalità

    La presente legge modifica la disciplina dello scioglimento degli enti locali al fine di:

    a) rafforzare la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    b) garantire l'effettiva ricostruzione amministrativa degli enti sciolti;

    c) assicurare la continuità delle misure di risanamento;

    d) rafforzare la trasparenza amministrativa;

    e) migliorare il controllo parlamentare sull'efficacia delle gestioni commissariali.

    Articolo 2 -Rafforzamento delle Commissioni Straordinarie

    Le Commissioni straordinarie devono adottare tutte le misure organizzative necessarie ad eliminare le condizioni che hanno favorito l'infiltrazione o il condizionamento della criminalità organizzata.

    In particolare devono:

    a) procedere alla rotazione del personale operante nei settori individuati come maggiormente esposti al rischio di infiltrazione;

    b) proporre il trasferimento del personale nei casi previsti dalla legge;

    c) riorganizzare gli uffici interessati dalle criticità emerse;

    d) predisporre programmi obbligatori di formazione del personale;

    e) richiedere il supporto tecnico delle amministrazioni dello Stato quando necessario.

    Articolo 3 - Piano Straordinario di Ricostruzione della Legalità

    Entro sei mesi dal proprio insediamento la Commissione straordinaria deve approvare un Piano Straordinario di Ricostruzione della Legalità.

    Il Piano deve contenere almeno:

    riorganizzazione della struttura amministrativa;

    revisione delle procedure di affidamento;

    rafforzamento dei controlli interni;

    digitalizzazione dei procedimenti;

    aggiornamento del Piano anticorruzione;

    formazione obbligatoria del personale;

    misure di trasparenza amministrativa.

    Il Piano deve costituire atto di indirizzo vincolante per la nuova amministrazione nei ventiquattro mesi successivi all'insediamento.

    Articolo 4 -Relazione conclusiva

    Al termine della gestione commissariale la Commissione straordinaria deve trasmettere al Parlamento, al Ministero dell'Interno, alla Prefettura competente e al Comune interessato una relazione conclusiva.

    La relazione deve contenere:

    risultati conseguiti;

    criticità residue;

    obiettivi raggiunti;

    obiettivi non raggiunti;

    stato della struttura amministrativa;

    indicazioni operative per la nuova amministrazione.

    La relazione deve essere pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Comune.

    Articolo 5 -Monitoraggio quinquennale

    Il Ministero dell'Interno deve effettuare un monitoraggio annuale per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi.

    Il monitoraggio deve verificare:

    l'attuazione del Piano Straordinario;

    la permanenza delle condizioni di legalità;

    l'efficacia delle misure adottate;

    lo stato dell'organizzazione amministrativa;

    eventuali nuove criticità.

    Gli esiti del monitoraggio devono essere trasmessi annualmente al Parlamento.

    Articolo 6 - Commissione parlamentare permanente

    È istituita la Commissione parlamentare permanente sul monitoraggio degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

    La Commissione deve:

    verificare l'efficacia della normativa;

    acquisire le relazioni delle Commissioni straordinarie;

    valutare gli esiti dei monitoraggi quinquennali;

    formulare proposte di modifica legislativa;

    presentare annualmente una relazione alle Camere.

    Articolo 7 - Banca dati nazionale

    Presso il Ministero dell'Interno è istituita la Banca dati nazionale degli enti locali sciolti.

    La banca dati deve contenere:

    relazioni prefettizie;

    provvedimenti adottati;

    piani di ricostruzione della legalità;

    risultati delle gestioni commissariali;

    monitoraggi successivi;

    indicatori di trasparenza;

    buone pratiche amministrative.

    Le informazioni devono essere rese pubbliche nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

    Articolo 8 -Formazione obbligatoria degli amministratori locali

    Il Ministero dell'Interno, d'intesa con ANCI, UPI e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, deve promuovere programmi permanenti di formazione obbligatoria destinati agli amministratori locali sui temi:

    della legalità amministrativa;

    della prevenzione della corruzione;

    del contrasto alle infiltrazioni mafiose;

    della trasparenza amministrativa;

    dell'etica pubblica.

    Articolo 9 - Relazione biennale al Parlamento

    Il Ministro dell'Interno deve presentare alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

    La relazione deve contenere:

    il numero degli enti sciolti;

    gli esiti delle gestioni commissariali;

    i risultati del monitoraggio quinquennale;

    le criticità emerse;

    le proposte di aggiornamento della normativa.

    Disposizione finale

    Le amministrazioni interessate devono dare attuazione alle disposizioni della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, assicurando il coordinamento tra Stato, Prefetture, Commissioni straordinarie ed enti locali, al fine di garantire una prevenzione stabile delle infiltrazioni mafiose e una ricostruzione duratura della legalità amministrativa.

Titolo (Italiano)

  • +Riformare la disciplina sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose: rafforzare la prevenzione, la trasparenza e la responsabilità politic