Modifiche a "Riforma del codice penale : reato di discriminazione"

Corpo del testo (Italiano)

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    Il cp punisce propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali e religiosi. Benchè fattispecie necessarie, sono insufficienti. Propongo l'introduzione delle due seguenti norme:

    Divieto di discriminazione

    1. È vietata ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, multipla o intersezionale, basata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'origine etnica o razziale, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche, sull'età, sulla disabilità o su qualsiasi altra condizione personale o sociale, nella sfera pubblica e in quella privata, quando abbia l'effetto di impedire, ostacolare o rendere più gravoso il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale e dal diritto dell'Unione europea, salvo che la distinzione di trattamento sia giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano necessari e proporzionati, ovvero costituisca un requisito essenziale e determinante in ragione della natura dell'attività lavorativa o del contesto in cui essa viene esercitata.

    2. Ai fini del presente articolo:

      a) si intende per discriminazione diretta qualsiasi trattamento meno favorevole riservato a una persona rispetto a un'altra che si trovi in situazione analoga, in ragione di una delle caratteristiche di cui al comma 1;

      b) si intende per discriminazione indiretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutri che, in concreto, pongano o possano porre una persona portatrice di una delle caratteristiche di cui al comma 1 in una posizione di svantaggio rispetto ad altre;

      c) si intende per discriminazione multipla la discriminazione fondata simultaneamente su due o più delle caratteristiche di cui al comma 1;

      d) si intende per discriminazione intersezionale la discriminazione derivante dall'interazione tra due o più caratteristiche di cui al comma 1, che produce effetti qualitativamente distinti e non riducibili alla somma delle singole discriminazioni.

      2-bis: Non costituisce discriminazione il trattamento differenziato adottato al fine di prevenire o compensare svantaggi connessi a una delle caratteristiche di cui al comma 1, purché proporzionato all'obiettivo perseguito. Sono fatti salvi, in ogni caso, i regimi di favore previsti dalla legislazione vigente a tutela delle categorie svantaggiate.

    3. Le condotte discriminatorie di cui al presente articolo sono vietate e danno luogo, nei casi previsti dalla legge, a responsabilità civile, amministrativa e penale. La vittima di discriminazione ha in ogni caso diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e alla cessazione del comportamento lesivo.

    Circostanza aggravante per finalità discriminatoria

    1. Per i reati commessi in ragione o con l'aggravamento della condotta determinato dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dall'origine etnica o razziale, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalle opinioni politiche, dall'età, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione personale o sociale della vittima, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    2. L'aggravante di cui al comma 1 si applica anche quando la finalità discriminatoria concerne non la vittima diretta del reato, ma un gruppo o una categoria cui essa appartiene o è percepita come appartenente.

    3. La circostanza aggravante di cui al presente articolo è ad effetto speciale e prevale sulle circostanze attenuanti concorrenti, salvo quelle di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Titolo (Italiano)

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