Modifiche a "Disposizioni per la tutela della laicità negli ambienti pubblici: divieto di affissione o inserimento di simboli religiosi in scuole, ospedali, tribun"
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Premessa
La Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 3, 7 e 19 della Costituzione, garantisce uguaglianza davanti alla legge, libertà di religione e il principio di laicità dello Stato.
La Commissione europea e laCorte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno più volte sottolineato la necessità di garantire che gli spazi pubblici siano neutrali rispetto a credenze religiose, al fine di assicurare il rispetto e l’eguaglianza tra cittadini, indi pendentemente dalla loro fede.
La diffusione di simboli religiosi in luoghi pubblici può configurare un’ingiustificata preferenza peruna confessione e creare disagio per coloro che professano altre religioni o nessuna fede.
Articolato
Articolo 1 – Oggetto
È vietata qualsiasi forma di affissione, esposizione o inserimento di simboli religiosi nei luoghi pubblici, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2. strutture ospedaliere, cliniche pubbliche e reparti di pronto soccorso;
3. tribunali, uffici giudiziari e carceri;
4. caserme e strutture militari;
5. ogni altro locale aperto al pubblico gestito da enti pubblici o da soggetti privati in cui siano erogati servizi pubblici;
6. qualsiasi sito web o pagina social istituzionale o di enti pubblci.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente legge si intendono per:
1. Simbolo religioso: ogni rappresentazione visiva, manufatto, immagine, oggetto o altro elemento che richiami in modo esplicito o implicito credenze o pratiche religiose;
2. Ambiente pubblico: qualsiasi spazio di proprietà statale, regionale o locale, o gestito da soggetti privati sotto convenzione o obbligo di servizio pubblico, accessibile ai cittadini.
Articolo 3 – Divieto e responsabilità
1. È vietata l’installazione, l’affissione o l’esposizione obbligatoria di simboli religiosi negli ambienti indicati all’articolo 1.
2. Dirigenti scolastici, responsabili ospedalieri, amministratori locali, e responsa bili delle strutture pubbliche hanno l’obbligo di garantire la rimozione o la non esposizione dei simboli religiosi.
3. La norma non pregiudica la libertà individuale di culto né la possibilità di spazi destinati a pratiche religiose private, purché non imposti ad altri utenti.
Articolo 4 – Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni della presente legge è soggetto a:
1. sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500;
2. eventuali responsabilità disciplinari o civili secondo il ruolo ricoperto e le norme vigenti.
Articolo 5 – Attuazione
1. Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa predisporranno linee guida per l’attuazione uniforme della legge.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, tutte le strutture pubbliche interessate devono adeguarsi alle disposizioni normative.
Articolo 6 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Relazione Illustrativa
La legge proposta tutela il principio di neutralità religiosa nello Stato, garantendo che tutti i cittadini possano fruire dei servizi pubblici senza percepire imposizioni religiose.
L’abolizione dell’esposizione obbligatoria dei simboli religiosi in scuole, ospedali, tribunali e caserme promuove equità, rispetto della diversità culturale e libertà di coscienza.
La normativa è coerente con la Costituzione Italiana, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e le indicazioni dellaCorte EDU in materia di spazi pubblici laici.
Questa struttura può essere adattata per una proposta di legge di iniziativa parla mentare o popolare, secondo gli articoli 70 e 71 della Costituzione e la normativa vigente sulla presentazione delle proposte di legge (legge n. 352/1970 sull’iniziativa popolare).
Titolo (Italiano)
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