Modifiche a "Uguaglianza civile, diritti fondamentali e inclusione sociale. "

Corpo del testo (Italiano)

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    Articolo 1 – Principi fondamentali

    La Repubblica riconosce e garantisce la piena uguaglianza di tutte le persone, senza distinzione di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, origine, disabilità, religione o condizione sociale. Ogni norma della presente legge si fonda sui principi di dignità umana, pari opportunità e non discriminazione.

    Articolo 2 – Contrasto alla violenza di genere

    È introdotto nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, quale omicidio motivato da odio, discriminazione o possesso nei confronti della vittima in quanto donna. Sono previste aggravanti specifiche e percorsi obbligatori di prevenzione, tutela e protezione delle vittime.

    Articolo 3 – Diritti delle persone LGBTQ+

    È garantita la piena parità giuridica delle persone LGBTQ+. In particolare: matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso; piena equiparazione dei diritti familiari e patrimoniali; accesso all’adozione e alla genitorialità senza discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o identità di genere; divieto assoluto di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.

    Articolo 4 – Educazione sessuo-affettiva

    È introdotta in tutte le scuole di ogni ordine e grado un percorso obbligatorio di educazione sessuo-affettiva, finalizzato a: prevenzione della violenza e delle malattie sessualmente trasmissibili; rispetto del consenso e delle relazioni sane; consapevolezza emotiva e relazionale.

    Articolo 5 – Interruzione volontaria di gravidanza

    È garantito il diritto all’aborto come servizio sanitario: libero; sicuro; gratuito e universalmente accessibile nel sistema sanitario nazionale. È assicurata la disponibilità effettiva del servizio su tutto il territorio.

    Articolo 6 – Fine vita

    È riconosciuto il diritto all’eutanasia e al suicidio medicalmente assistito, nel rispetto di condizioni rigorose: volontà libera e consapevole del paziente; patologie irreversibili o sofferenze gravi e insostenibili; valutazione di una commissione medica indipendente.

    Articolo 7 – Politiche sulle sostanze leggere

    È regolamentata la cannabis a uso personale e ricreativo, con: produzione e vendita controllata dallo Stato; limiti quantitativi per uso personale; campagne di prevenzione e informazione sui rischi.

    Articolo 8 – Salute mentale giovanile

    È istituito il servizio nazionale di psicologo gratuito: accesso universale gratuito per i cittadini tra i 14 e i 24 anni; accesso agevolato e progressivo per la popolazione adulta; inserimento stabile nei servizi sanitari pubblici.

    Articolo 9 – Inclusione delle persone con disabilità

    Lo Stato garantisce piena accessibilità e inclusione attraverso: abbattimento delle barriere architettoniche e digitali; integrazione scolastica e lavorativa effettiva; sostegni economici e sociali adeguati; pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica.

    Articolo 10 – Cittadinanza e integrazione

    1. Ius soli

    È cittadino italiano chi nasce sul territorio nazionale da genitori stranieri, a condizione di: conoscenza fluente della lingua italiana; capacità di lettura e scrittura adeguata all’età.

    2. Ius scholae

    È cittadino chi: ha completato almeno il percorso scolastico fino alla scuola secondaria di secondo grado in Italia; dimostra integrazione linguistica e sociale.

    3. Cittadinanza per residenza

    Per i cittadini stranieri adulti è prevista la cittadinanza dopo: almeno 10 anni di residenza legale continuativa; assenza di condanne penali rilevanti; inserimento lavorativo o sociale stabile.

    Articolo 11 – Disposizioni finali

    La presente legge è attuata nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali sui diritti umani. Lo Stato garantisce risorse adeguate per la sua applicazione effettiva su tutto il territorio nazionale.

Titolo (Italiano)

  • +Uguaglianza civile, diritti fondamentali e inclusione sociale.