Uguaglianza civile, diritti fondamentali e inclusione sociale.
Si prega di leggere attentamente le regole elettorali per capire come il tuo voto sarà utilizzato da Decidiamo - Vivaio delle idee
Articolo 1 – Principi fondamentali
La Repubblica riconosce e garantisce la piena uguaglianza di tutte le persone, senza distinzione di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, origine, disabilità, religione o condizione sociale. Ogni norma della presente legge si fonda sui principi di dignità umana, pari opportunità e non discriminazione.
Articolo 2 – Contrasto alla violenza di genere
È introdotto nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, quale omicidio motivato da odio, discriminazione o possesso nei confronti della vittima in quanto donna. Sono previste aggravanti specifiche e percorsi obbligatori di prevenzione, tutela e protezione delle vittime.
Articolo 3 – Diritti delle persone LGBTQ+
È garantita la piena parità giuridica delle persone LGBTQ+. In particolare: matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso; piena equiparazione dei diritti familiari e patrimoniali; accesso all’adozione e alla genitorialità senza discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o identità di genere; divieto assoluto di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.
Articolo 4 – Educazione sessuo-affettiva
È introdotta in tutte le scuole di ogni ordine e grado un percorso obbligatorio di educazione sessuo-affettiva, finalizzato a: prevenzione della violenza e delle malattie sessualmente trasmissibili; rispetto del consenso e delle relazioni sane; consapevolezza emotiva e relazionale.
Articolo 5 – Interruzione volontaria di gravidanza
È garantito il diritto all’aborto come servizio sanitario: libero; sicuro; gratuito e universalmente accessibile nel sistema sanitario nazionale. È assicurata la disponibilità effettiva del servizio su tutto il territorio.
Articolo 6 – Fine vita
È riconosciuto il diritto all’eutanasia e al suicidio medicalmente assistito, nel rispetto di condizioni rigorose: volontà libera e consapevole del paziente; patologie irreversibili o sofferenze gravi e insostenibili; valutazione di una commissione medica indipendente.
Articolo 7 – Politiche sulle sostanze leggere
È regolamentata la cannabis a uso personale e ricreativo, con: produzione e vendita controllata dallo Stato; limiti quantitativi per uso personale; campagne di prevenzione e informazione sui rischi.
Articolo 8 – Salute mentale giovanile
È istituito il servizio nazionale di psicologo gratuito: accesso universale gratuito per i cittadini tra i 14 e i 24 anni; accesso agevolato e progressivo per la popolazione adulta; inserimento stabile nei servizi sanitari pubblici.
Articolo 9 – Inclusione delle persone con disabilità
Lo Stato garantisce piena accessibilità e inclusione attraverso: abbattimento delle barriere architettoniche e digitali; integrazione scolastica e lavorativa effettiva; sostegni economici e sociali adeguati; pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica.
Articolo 10 – Cittadinanza e integrazione
1. Ius soli
È cittadino italiano chi nasce sul territorio nazionale da genitori stranieri, a condizione di: conoscenza fluente della lingua italiana; capacità di lettura e scrittura adeguata all’età.
2. Ius scholae
È cittadino chi: ha completato almeno il percorso scolastico fino alla scuola secondaria di secondo grado in Italia; dimostra integrazione linguistica e sociale.
3. Cittadinanza per residenza
Per i cittadini stranieri adulti è prevista la cittadinanza dopo: almeno 10 anni di residenza legale continuativa; assenza di condanne penali rilevanti; inserimento lavorativo o sociale stabile.
Articolo 11 – Disposizioni finali
La presente legge è attuata nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali sui diritti umani. Lo Stato garantisce risorse adeguate per la sua applicazione effettiva su tutto il territorio nazionale.
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