Modifiche a "Art. 38 Cost. : continuità tra stipendio e pensione"

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    Sono un avvocato giuslavorista del Foro di Roma.
    Il mio studio si sta occupando di una problematica, evidentemente, abbastanza diffusa.
    Il personale scolastico (docenti e ATA), raggiunti i 67 anni di età, viene posto obbligatoriamente in pensione d'ufficio, anche nel caso in cui l'interessato non sia in possesso del minimo contributivo di 20 anni.
    Oggi, si va in pensione con 67 anni di età e 20 anni di contributi o, in alternativa, a 71 anni di età e minimo 5 anni di contributi effettivi.
    Essendo stato abrogato l'istituto del trattenimento in servizio, il MIM - in deroga - mantiene in servizio fino a 71 anni solamente coloro che, con gli ulteriori 4 anni di servizio (dai 67 ai 71 anni di età), raggiungono i 20 anni di contributi previdenziali.
    E il personale scolastico che, con gli ulteriori 4 anni di servizio, non raggiunge i 20 anni? Diventa esodato. Dai 67 anni fino ai 71 non percepirà né lo stipendio né la pensione e rimarrà privo di sostentamento per 4 anni.
    Come si fa, dunque, a dare effettività all'art. 38 della Costituzione che garantisce continuità tra lo stipendio e la pensione?
    Della vicenda si sono occupati diversi Tribunali nazionali, la Corte di Cassazione e finanche la Corte Costituzionale, che hanno affermato (e si sta consolidando) il principio di diritto per cui non possa in alcun modo esserci interruzione tra stipendio e pensione.
    Configurandosi un evidente vuoto normativo, è importante che il trattenimento in servizio avvenga de plano, con previsione normativa espressa, senza che il personale scolastico debba necessariamente ricorrere alla Magistratura.

Titolo (Italiano)

  • +Art. 38 Cost. : continuità tra stipendio e pensione