Abolizione vincolo trasferimento e assegnazione provvisoria

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Proposta di legge quadro per la liberalizzazione della mobilità del personale docente: abolizione dei vincoli pluriennali di permanenza e semplificazione dell'istituto dell'assegnazione provvisoria per ogni ordine e grado di istruzione

Contenuto della Proposta

Le recenti riforme del sistema scolastico italiano hanno progressivamente irrigidito la mobilità territoriale e professionale dei docenti, introducendo vincoli triennali e quinquennali di permanenza sulla sede di prima immissione in ruolo. Tali misure, applicate indiscriminatamente dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, non hanno garantito la millantata continuità didattica; al contrario, hanno generato un profondo malessere organizzativo, un incremento esponenziale del contenzioso legale e una frammentazione dei nuclei familiari.

La presente proposta di legge abolisce in modo definitivo e retroattivo ogni blocco temporale alla mobilità (ordinaria e straordinaria) per tutto il personale docente di ogni ordine e grado. Il diritto al trasferimento e all'assegnazione provvisoria viene ripristinato come principio cardine del rapporto di lavoro pubblico, ponendo come unico e legittimo limite all'accoglimento delle domande l'oggettiva e comprovata saturazione dei posti organici (organico di diritto e di fatto) nelle sedi o nelle province di destinazione richieste.

Pilastri Fondamentali della Riforma

1. Abolizione totale e retroattiva dei vincoli pluriennali di mobilità territoriale

Viene sancito il principio della piena libertà di movimento sul territorio nazionale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento di provenienza (Concorsi ordinari, straordinari, GAE, GPS, percorsi abilitanti accademici).

Cancellazione dei blocchi: Sono soppressi i vincoli di permanenza triennale o quinquennale introdotti dalle normative dell'ultimo decennio. Il personale neo-immesso in ruolo ha il diritto di presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale, nonché di passaggio di cattedra o di ruolo, a partire dal primo anno di servizio utile.

Efficacia sanante e retroattiva: La norma si applica anche a tutto il personale attualmente bloccato sulla sede di titolarità per effetto delle leggi previgenti, azzerando i vincoli in corso e consentendo la partecipazione alle successive operazioni di mobilità a pieno titolo e "a pettine" in base al punteggio maturato.

2. Liberalizzazione e potenziamento dell'Assegnazione Provvisoria e dell'Utilizzazione

L'assegnazione provvisoria viene configurata come uno strumento fondamentale di tutela del lavoratore e del diritto al ricongiungimento familiare, alla salute e all'assistenza.

Rimozione dei paletti burocratici: Vengono eliminati i vincoli e le deroghe restrittive che limitano l'accesso alle assegnazioni provvisorie per i docenti vincolati. Qualunque docente, superato l'anno di prova, può richiedere l'assegnazione provvisoria annuale per la provincia di preferenza, a prescindere dall'anno di immissione in ruolo.

Estensione delle tutele: L'istituto viene esteso e semplificato anche per consentire l'avvicinamento al coniuge, ai conviventi di fatto, ai figli o ai genitori bisognosi di assistenza, riducendo i vincoli documentali a favore di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ferma restando la verifica successiva da parte degli Uffici Scolastici Regionali (USR).

3. La "Saturazione d'Organico" come unico limite strutturale alla mobilità

La proposta supera la logica punitiva del "vincolo temporale ex lege", sostituendola con un criterio di realtà gestionale: l'amministrazione non può negare un trasferimento o un'assegnazione se il posto nella sede richiesta è vacante.

Clausola di salvaguardia: L'istanza di trasferimento o di assegnazione provvisoria può essere respinta esclusivamente nel caso di provata e oggettiva impossibilità strutturale, coincidente con la totale assenza di cattedre o spezzoni orari disponibili (saturazione dell'organico dell'autonomia, di diritto o di fatto) nella provincia o nell'istituzione scolastica scelta dal richiedente.

Trasparenza degli organici: Per garantire l'applicazione di questo principio, i dati relativi ai posti disponibili in tempo reale (comprese le cattedre di fatto e i posti in deroga sul sostegno) devono essere resi pubblici e consultabili sulla piattaforma ministeriale prima della chiusura delle funzioni di domanda.

4. Riconoscimento della continuità didattica tramite incentivi e non coercizione

La stabilità dei docenti sulle sedi geograficamente disagiate o ad alto tasso di mobilità (es. scuole di montagna, isole minori, aree periferiche metropolitane) non deve essere ottenuta tramite il "sequestro normativo" del lavoratore, ma attraverso la valorizzazione professionale.

Incentivazione positiva: Per favorire la permanenza spontanea dei docenti nelle sedi scoperte, vengono introdotti benefici di punteggio (doppio punteggio di continuità per ogni anno di permanenza oltre il primo) e indennità economiche accessorie di "sede disagiata", finanziate dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF).

Interventi Normativi di Riforma

Per dare esecuzione alla presente proposta, si dispone la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle seguenti norme dell'ordinamento scolastico:

Abrogazione parziale del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79): Cancellazione immediata di tutte le disposizioni che vincolano i docenti neo-immessi in ruolo alla permanenza triennale nella scuola di titolarità.

Modifica dell'Articolo 399, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della Scuola): Riscrittura del testo al fine di espungere definitivamente qualunque riferimento all'obbligo di permanenza pluriennale nella sede di prima destinazione per i docenti di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria).

Abrogazione dell'Articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59: Soppressione dei vincoli di permanenza legati alle nuove procedure concorsuali e ai percorsi abilitanti per la scuola secondaria.

Modifica del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159): Cancellazione dei blocchi restrittivi legati alle operazioni di mobilità interprovinciale e alle assegnazioni provvisorie per il personale scolastico.

Rinvio alla contrattazione collettiva (CCNI Mobilità): Viene dato mandato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e alle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) di adeguare, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, le tabelle di ripartizione dei posti e le modalità di formulazione delle domande di mobilità territoriale, professionale e annuale (assegnazioni e utilizzazioni), conformandosi al principio della rimozione di ogni sbarramento temporale, salvo la reale e verificata mancanza di posti residui nelle sedi di destinazione.

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