DISEGNO DI LEGGE norme per la riforma sistemica dell'istruzione pubblica sul modello dell'equità e del benessere
Si prega di leggere attentamente le regole elettorali per capire come il tuo voto sarà utilizzato da Decidiamo - Vivaio delle idee
CAPO I: Finalità e Principi Generali
Articolo 1 – (Oggetto e finalità)
La presente legge reca disposizioni per la riforma globale del sistema di istruzione nazionale, finalizzata a garantire l'equità sociale, l'abolizione delle barriere all'apprendimento e il benessere psicofisico degli studenti.
Il sistema scolastico italiano assume come principio cardine l'assenza di competizione, la cooperazione tra pari e l'elevata valorizzazione del corpo docente.
CAPO II: Struttura del Ciclo di Studi e Valutazione
Articolo 2 – (Istituzione della "Scuola Unica di Base")
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono unificate in un unico ciclo scolastico denominato Scuola Unica di Base, della durata complessiva di 9 anni (dai 6 ai 15 anni di età).
È garantita la continuità didattica ed educativa. È vietata ogni forma di tracciamento o divisione degli studenti in percorsi differenziati per abilità prima del compimento del quindicesimo anno di età.
Articolo 3 – (Riforma della valutazione e abolizione della bocciatura)
Fino al compimento del quattordicesimo anno di età (ottavo anno della Scuola Unica di Base) è vietato l'uso di voti numerici o giudizi comparativi. La valutazione è esclusivamente di tipo formativo, descrittivo e orientativo.
È abolito l'istituto della non ammissione alla classe successiva (bocciatura) nella Scuola Unica di Base. Le difficoltà di apprendimento sono affrontate tempestivamente attraverso i servizi di supporto di cui all'Articolo 5.
CAPO III: Didattica, Tempo Scuola e Inclusione
Articolo 4 – (Tempo scuola e riduzione del carico extracurricolare)
L'orario scolastico settimanale nella Scuola Unica di Base non può superare le 25 ore settimanali, comprensive di pause obbligatorie all'aperto di 15 metri ogni 45 minuti di lezione.
È stabilito il principio della riduzione drastica dei compiti a casa, i quali devono richiedere un impegno giornaliero non superiore a 20 minuti, favorendo il recupero e il tempo libero dello studente.
Articolo 5 – (Inclusione e docenti di supporto individualizzato)
L'inclusione degli alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento avviene esclusivamente nelle classi comuni.
In ogni classe della Scuola Unica di Base è introdotta la figura del Co-docente di supporto curricolare, che affianca il docente titolare per garantire interventi individualizzati immediati direttamente in aula, senza isolare l'alunno.
CAPO IV: Stato Giuridico, Formazione e Reclutamento dei Docenti
Articolo 6 – (Innalzamento dei requisiti di accesso alla professione)
L'accesso all'insegnamento in ogni ordine e grado è subordinato al possesso di una Laurea Magistrale abilitante a numero chiuso, con selezione basata non solo su competenze disciplinari, ma anche su attitudini pedagogiche ed doti empatiche.
Il percorso di studi universitario include un anno intero di tirocinio clinico-pedagogico interamente retribuito presso le scuole polo.
Articolo 7 – (Trattamento economico e valorizzazione sociale)
Al fine di allineare la professione docente agli standard europei e valorizzarne il ruolo sociale, gli stipendi del personale docente sono incrementati del 35% entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge.
È concessa totale autonomia didattica al docente nell'applicazione delle metodologie di insegnamento, abolendo l'eccessivo carico burocratico e i registri di controllo centralizzati.
CAPO V: Copertura Finanziaria e Disposizioni Transitorie
Articolo 8 – (Finanziamento del sistema e gratuità totale)
Lo Stato garantisce la totale gratuità dell'istruzione dell'obbligo, comprensiva di libri di testo, materiale didattico, servizio mensa e trasporti scolastici per tutti gli studenti della Scuola Unica di Base.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno in corso, si provvede mediante corrispondente riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e rimodulazione delle aliquote fiscali sui grandi patrimoni.
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