Modifiche a "Redistribuire ricchezza attraverso piattaforme pubbliche "

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    1. Premessa

    Negli ultimi quindici anni si è affermato in Italia e in Europa un modello di intermediazione digitale tra cittadini e professionisti (sanitari, legali, tecnici, educativi, di cura della persona) gestito da soggetti privati a scopo di lucro. Piattaforme come quelle che mettono in contatto pazienti con psicologi, medici, avvocati o altri professionisti hanno indubbiamente semplificato l'accesso alle prestazioni, riducendo i costi di ricerca per il cittadino. Tuttavia questo modello presenta criticità strutturali che la presente legge intende affrontare.

    2. Le criticità del modello di intermediazione privata

    2.1 Estrazione di valore senza redistribuzione. Le piattaforme private trattengono una quota rilevante del prezzo pagato dal cittadino (commissioni, abbonamenti obbligatori per la visibilità del profilo, servizi premium) senza che tale valore ritorni in alcuna forma né ai professionisti né agli utenti. Il margine generato non finanzia la qualità del servizio, non riduce i costi per i pazienti né remunera equamente chi materialmente sostiene l'infrastruttura tecnica.

    2.2 Asimmetria di potere contrattuale. I professionisti, specie i più giovani o quelli in fase di avvio dell'attività, si trovano in una posizione di dipendenza dalla piattaforma per la propria visibilità. Ciò genera una forma di "rendita di posizionamento": chi paga di più per la promozione del proprio profilo ottiene maggiore visibilità, indipendentemente da criteri di qualità, competenza o effettiva disponibilità.

    2.3 Opacità negli algoritmi di ordinamento. I criteri con cui vengono mostrati i profili ai cittadini non sono trasparenti, non sono soggetti a controllo pubblico e possono essere orientati da logiche pubblicitarie piuttosto che dall'interesse del cittadino a trovare il professionista più adatto al proprio bisogno.

    2.4 Estrazione e uso dei dati personali. I dati relativi alla salute, alla situazione legale o personale dei cittadini, raccolti in fase di prenotazione o consultazione, costituiscono una risorsa economica per le piattaforme private, spesso utilizzata per finalità di profilazione commerciale non sempre trasparenti né adeguatamente consentite.

    2.5 Pubblicità e conflitti d'interesse. La presenza di inserzioni pubblicitarie e di meccanismi di promozione a pagamento all'interno di spazi che riguardano la salute, la giustizia o l'istruzione pone un problema etico: il cittadino che cerca un professionista si trova esposto a logiche commerciali in un momento di particolare vulnerabilità (es. ricerca di uno psicologo, di un avvocato in una causa delicata, di un medico specialista).

    3. Perché un modello redistributivo pubblico

    Lo Stato, in quanto garante dell'accesso universale a prestazioni che incidono su diritti fondamentali (salute, difesa legale, istruzione, cura), ha la responsabilità di offrire un'infrastruttura di intermediazione che non persegua il profitto come fine, ma la qualità dell'incontro tra domanda e offerta come bene pubblico.

    Il modello redistributivo qui proposto si fonda su tre principi:

    Non estrazione: l'eventuale margine economico generato dal funzionamento della piattaforma non costituisce utile da distribuire ad azionisti, ma un fondo da redistribuire tra le parti che hanno generato quel valore.

    Equità tra le parti: pazienti/utenti, professionisti e lavoratori della piattaforma sono tutti portatori di un interesse legittimo al buon funzionamento del servizio, e tutti devono beneficiare dei risparmi generati dall'assenza di finalità lucrative.

    Trasparenza algoritmica e tutela dei dati: i criteri di visibilità dei professionisti e l'uso dei dati personali devono essere sottoposti a un controllo pubblico indipendente, sottratto a logiche pubblicitarie.

    Art. 1 – Finalità

    La presente legge istituisce le Piattaforme Pubbliche Professionali (di seguito "PPP"), infrastrutture digitali pubbliche destinate a facilitare l'incontro tra la domanda dei cittadini e l'offerta dei professionisti abilitati, in settori quali, a titolo esemplificativo, la psicologia, la medicina, l'odontoiatria, l'avvocatura, l'attività notarile, l'ingegneria, l'architettura, la formazione e i servizi alla persona.

    Le PPP operano secondo un modello interamente redistributivo, senza finalità di lucro, garantendo che ogni eventuale margine economico generato dalla loro attività sia reinvestito o redistribuito secondo quanto previsto dall'articolo 6.

    Art. 2 – Istituzione e governance

    Per ciascun settore professionale, o gruppo di settori affini, è istituita una PPP, promossa dal Ministero competente per materia, d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali di riferimento.

    La gestione operativa di ciascuna PPP è affidata a un ente pubblico economico o a una fondazione di diritto pubblico, sottoposta al controllo della Corte dei Conti.

    Art. 3 – Accesso e iscrizione dei professionisti

    L'iscrizione alla PPP è aperta a tutti i professionisti abilitati all'esercizio della professione, previa verifica dei titoli presso l'Ordine o Collegio di appartenenza.

    L'iscrizione non può essere condizionata al pagamento di quote per l'aumento della visibilità del profilo. La visibilità dei profili è determinata esclusivamente da criteri oggettivi e pubblici, quali disponibilità, prossimità geografica, specializzazione richiesta, tempi di attesa e valutazioni verificate degli utenti.

    È vietata qualunque forma di posizionamento a pagamento ("sponsorizzazione") dei profili professionali.

    Art. 4 – Divieto di pubblicità commerciale di terzi

    È vietata la presenza, all'interno delle PPP, di spazi pubblicitari commerciali di soggetti terzi.

    È consentita esclusivamente la comunicazione istituzionale relativa a campagne di prevenzione, informazione sanitaria, legale o educativa, previa autorizzazione del Comitato di cui all'articolo 7.

    Art. 5 – Trattamento dei dati personali

    I dati personali, sanitari, giudiziari o comunque sensibili raccolti tramite le PPP sono trattati esclusivamente per le finalità di erogazione del servizio richiesto dall'utente.

    È vietata la cessione, la vendita o l'uso dei dati raccolti per finalità di profilazione commerciale, pubblicitaria o di rivendita a soggetti terzi, pubblici o privati, salvo le finalità statistiche e di ricerca previste dalla normativa vigente e in forma aggregata e anonimizzata.

    Ogni utente ha diritto di conoscere, in forma semplice e accessibile, quali dati sono raccolti, per quanto tempo sono conservati e con quali criteri vengono utilizzati per la personalizzazione dell'esperienza d'uso.

    Art. 6 – Modello redistributivo

    Le PPP possono applicare una commissione di servizio, definita annualmente dal Ministero competente sentito il Comitato, calcolata secondo criteri di sola copertura dei costi operativi e di sviluppo tecnologico, senza margine di profitto.

    Qualora, a consuntivo annuale, la gestione della PPP generi un avanzo economico, tale avanzo è destinato, secondo quote stabilite con decreto ministeriale sentiti gli organi di governo di cui all'art. 2, comma 3:

    a) alla riduzione delle commissioni di servizio a carico di utenti e professionisti per l'anno successivo;

    b) alla costituzione di un fondo di sostegno per l'accesso agevolato di utenti in condizioni economiche disagiate;

    c) al miglioramento delle condizioni retributive e contrattuali dei lavoratori impiegati nella gestione tecnica, informatica e amministrativa della piattaforma;

    d) a un fondo di formazione continua per i professionisti iscritti.

    È fatto divieto di distribuire l'avanzo di gestione a titolo di utile o dividendo a soggetti privati.

    Art. 7 – Personalizzazione dell'esperienza

    Le PPP possono offrire funzionalità di personalizzazione dell'esperienza d'uso, sia per gli utenti sia per i professionisti, quali suggerimenti basati sulle esigenze dichiarate, promemoria, strumenti di gestione degli appuntamenti e delle cartelle informative.

    Tali funzionalità sono sviluppate secondo i principi di "privacy by design" e sono sempre sottoposte a preventiva valutazione del Comitato di cui all'art. 7.

    L'utente e il professionista hanno sempre diritto di disattivare le funzionalità di personalizzazione basate sul trattamento dei propri dati, senza che ciò comporti limitazioni nell'accesso al servizio di base.

    Art. 8 – Lavoratori della piattaforma

    Il personale impiegato nella gestione tecnica, informatica, amministrativa e di assistenza all'utenza delle PPP è assunto secondo le forme contrattuali previste dalla normativa sul pubblico impiego o da contratti collettivi di settore che garantiscano condizioni non inferiori a quelle pubbliche equivalenti.

    Una quota dell'eventuale avanzo di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c), è destinata al miglioramento delle condizioni retributive del personale.

    Art. 10 – Coesistenza con le piattaforme private

    La presente legge non vieta l'esistenza e l'operatività di piattaforme private di intermediazione professionale, che continuano a operare secondo la disciplina vigente in materia di concorrenza, tutela dei dati e diritti dei consumatori.

    Le PPP costituiscono un'alternativa pubblica gratuita o a basso costo, con l'obiettivo di offrire uno standard di riferimento in termini di trasparenza, equità e tutela dei dati, senza obbligo di adesione esclusiva da parte di professionisti o utenti.

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