Modifiche a "Istituzione del Browser Pubblico Italiano e promozione della redistribuzione del valore economico generato dai dati di navigazione"

Corpo del testo (Italiano)

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    Proposta di legge

    La trasformazione digitale ha determinato una crescente concentrazione del valore economico generato dalla navigazione sul web nelle mani di pochi operatori privati, attraverso modelli fondati sulla raccolta dei dati personali, sulla profilazione e sulla pubblicità comportamentale.

    I dati prodotti dagli utenti rappresentano una risorsa economica di rilevanza strategica. La presente legge intende promuovere un modello alternativo fondato sulla tutela della privacy, sulla trasparenza, sull'innovazione aperta e sulla redistribuzione di una parte del valore generato dall'attività digitale a favore dei cittadini e della collettività.

    A tal fine, la Repubblica istituisce un browser pubblico open source, promuove modelli economici rispettosi dei diritti fondamentali e introduce strumenti fiscali orientati a favorire forme di monetizzazione più eque e trasparenti.

    Art. 1 – Finalità

    La Repubblica riconosce il valore strategico dei dati digitali e della navigazione sul web quali beni di interesse pubblico.

    La presente legge persegue le seguenti finalità:

    promuovere la sovranità digitale nazionale;

    rafforzare la tutela della privacy dei cittadini;

    favorire la diffusione di software libero e open source;

    garantire una più equa redistribuzione del valore economico generato dall'utilizzo dei servizi digitali;

    incentivare modelli economici digitali rispettosi dei diritti fondamentali.

    Art. 2 – Istituzione del Browser Pubblico Italiano

    Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo realizza e rende disponibile un browser web pubblico.

    Il browser è distribuito gratuitamente, è open source e può essere liberamente utilizzato da cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

    Lo sviluppo del browser avviene nel rispetto degli standard internazionali di interoperabilità e sicurezza.

    Art. 3 – Requisiti del Browser Pubblico

    Il Browser Pubblico Italiano deve garantire:

    a) blocco predefinito dei sistemi di tracciamento invasivi;

    b) protezione avanzata della privacy;

    c) trasparenza del codice sorgente;

    d) compatibilità con gli standard internazionali del web;

    e) aggiornamenti costanti di sicurezza;

    f) possibilità per gli utenti di aderire volontariamente a sistemi di pubblicità rispettosi della privacy.

    Art. 4 – Redistribuzione del valore economico

    Il Browser Pubblico Italiano integra un sistema volontario di pubblicità rispettosa della privacy.

    Almeno il cinquanta per cento dei ricavi netti derivanti da tale sistema è redistribuito agli utenti aderenti.

    Le restanti risorse sono destinate al finanziamento:

    dello sviluppo del browser;

    della ricerca pubblica nel settore digitale;

    di progetti di innovazione tecnologica open source.

    Art. 5 – Governance

    Lo sviluppo del browser è affidato a un consorzio pubblico composto da università, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e comunità open source.

    Tutte le decisioni tecniche e i bilanci sono pubblici.

    Il codice sorgente è liberamente consultabile.

    Art. 6 – Tutela dei dati personali

    Il browser raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari al proprio funzionamento.

    Ogni trattamento ulteriore è subordinato al consenso libero, specifico e informato dell'utente.

    È vietata la cessione dei dati personali a terzi senza consenso espresso.

    Art. 7 – Contributo sulla monetizzazione dei dati di navigazione

    È istituito un contributo sulla monetizzazione economica dei dati di navigazione realizzata attraverso browser web utilizzati nel territorio nazionale.

    Il contributo si applica ai soggetti che conseguono ricavi dalla raccolta, dalla profilazione o dalla commercializzazione dei dati di navigazione degli utenti.

    Beneficiano di una riduzione o dell'esenzione dal contributo, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che dimostrino congiuntamente di:

    redistribuire agli utenti una quota significativa dei ricavi derivanti dalla monetizzazione dei dati o della pubblicità;

    adottare sistemi di pubblicità rispettosi della privacy;

    garantire trasparenza sui criteri di raccolta e utilizzo dei dati.

    Il gettito derivante dal contributo è destinato esclusivamente al finanziamento di infrastrutture digitali pubbliche, software open source, ricerca e innovazione tecnologica.

    Art. 8 – Promozione nelle pubbliche amministrazioni

    Le amministrazioni pubbliche promuovono, ove compatibile con le esigenze organizzative e di sicurezza, l'utilizzo del Browser Pubblico Italiano.

    Il browser costituisce la soluzione di riferimento per i nuovi progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione, salvo motivate esigenze tecniche.

    Art. 9 – Copertura finanziaria

    Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse del Fondo per l'innovazione e la transizione digitale, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili.

Titolo (Italiano)

  • +Istituzione del Browser Pubblico Italiano e promozione della redistribuzione del valore economico generato dai dati di navigazione