Norme per la tutela della trasparenza istituzionale, l'incollocabilità dei condannati nelle cariche pubbliche e il contrasto delle infiltrazioni
Si prega di leggere attentamente le regole elettorali per capire come il tuo voto sarà utilizzato da Decidiamo - Vivaio delle idee
ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)
La presente legge, in armonia con i principi costituzionali di disciplina e onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche (Art. 54 Cost.), persegue l'obiettivo di garantire l'assoluta trasparenza, l'integrità e l'impermeabilità delle istituzioni repubbliche, centrali e locali, nei confronti della criminalità organizzata e della corruzione.
A tal fine, si introducono misure di esclusione radicale dalla vita politica per i soggetti condannati e un inasprimento delle sanzioni penali per i reati di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione.
ARTICOLO 2
(Daspo elettorale e principio "Fuori i condannati dalla politica")
Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi contro la pubblica amministrazione, per reati di grave allarme sociale o per reati connessi ad attività mafiose (ex Art. 416-bis c.p.) non può essere candidato a cariche elettive europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali.
La condanna definitiva per i reati di cui al comma 1 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di assumere incarichi di governo, nomine in enti pubblici, società a partecipazione pubblica o autorità indipendenti.
Qualora la condanna intervenga nel corso del mandato elettivo o dell'incarico pubblico, la decadenza dalla carica è immediata e automatica, senza necessità di voto o ratifica da parte dell'organo di appartenenza.
ARTICOLO 3
(Inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso)
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All’articolo 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso), sono apportate le seguenti modificazioni:
La pena detentiva edittale è innalzata nel minimo a 15 anni e nel massimo a 26 anni.
Non sono ammessi riti alternativi o benefici penitenziari, salvo nei casi di collaborazione piena, attiva e decisiva con la giustizia per smantellare l'organizzazione criminale.
Se il soggetto che accetta la promessa di voti o ne fa mercimonio riveste la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di amministratore locale, la pena è aumentata di un terzo.
ARTICOLO 4
(Misure speciali per gli enti locali infiltrati dalle mafie)
Nei casi in cui emergano collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata tali da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi (come nel caso del condizionamento del voto), il Prefetto dispone l'immediata sospensione cautelare degli amministratori coinvolti, in attesa del decreto di scioglimento del consiglio dell'ente locale.
Le spese derivanti dalle gestioni commissariali degli enti sciolti per infiltrazione mafiosa sono poste a totale carico patrimoniale, in solido, degli amministratori pubblici la cui condotta ha dato causa allo scioglimento.
ARTICOLO 5
(Trasparenza radicale e liste pulite)
I partiti, i movimenti politici e le liste civiche che partecipano alle competizioni elettorali hanno l'obbligo di pubblicare, sui propri siti istituzionali, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
La mancata pubblicazione o la presenza di candidati che violino i requisiti dell'Articolo 2 comporta l'immediata esclusione della lista dalla competizione elettorale.
ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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