Prevenire la violenza maschile e garantire libertà e protezione a donne e minori
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La cornice politica
La violenza maschile contro le donne non è un’emergenza privata né una somma di raptus individuali: è una relazione di potere che attraversa famiglia, lavoro, scuola, salute, media, istituzioni e giustizia. La politica deve intervenire prima, durante e dopo la violenza, con l’obiettivo non soltanto di salvare le donne, ma di permettere loro di vivere, lavorare, amare, separarsi e crescere i figli in libertà.
La proposta assume come riferimento le quattro P della Convenzione di Istanbul: prevenire; proteggere e sostenere; perseguire e responsabilizzare; costruire politiche integrate. Violenza e conflitto non devono essere confusi: mediazione e simmetria tra le parti sono inadeguate quando esistono coercizione, paura, controllo o abuso. La risposta penale è necessaria, ma non autosufficiente: occorrono protezione immediata, indagini competenti, responsabilità accertate, sanzioni effettive e prevenzione della recidiva. Aumentare le pene dopo ogni femminicidio non sostituisce servizi stabili, valutazione del rischio e cambiamento culturale.
1. Cambiamento culturale diffuso
La prevenzione deve agire a trecentosessanta gradi. L’educazione sessuo-affettiva nelle scuole è fondamentale, ma non basta: servono educazione alle relazioni, al consenso, al rispetto e alla libertà femminile, insieme a campagne e percorsi capaci di contrastare stereotipi, sessismo, possesso e normalizzazione della violenza. Il cambiamento deve coinvolgere anche gli uomini e interrogare i modelli di maschilità, nei luoghi della formazione, del lavoro, della salute, dello sport, dell’informazione, della politica e della vita quotidiana.
Nella scuola i percorsi devono essere continuativi, calibrati sull’età, affidati a professionalità qualificate e inseriti in linee guida nazionali trasparenti. Nell’infanzia si lavora sulla conoscenza e il rispetto del corpo, sui confini personali, sul diritto di dire no, sul consenso nelle interazioni quotidiane e sulla capacità di chiedere aiuto; con la crescita si affrontano emozioni, sessualità, reciprocità, prevenzione degli abusi, stereotipi, pressione del gruppo e violenza nelle relazioni e online. Il linguaggio deve essere scientificamente corretto e rispettoso: educare alla libertà non richiede di cancellare la realtà del sesso femminile e maschile e, nello stesso tempo, la scuola deve accogliere senza discriminazioni chi vive sofferenza o interrogativi rispetto al proprio corpo e al proprio genere.
La formazione deve essere obbligatoria per docenti e personale educativo, riconosciuta nel percorso professionale, centrata anche sui pregiudizi impliciti e verificata nel tempo. I programmi e i materiali didattici devono spiegare non soltanto il contributo delle donne, ma anche i meccanismi che le hanno escluse dai luoghi del sapere, della scienza, dell’arte e del potere. Intervenire a scuola significa agire prima che si consolidino modelli che assegnano alle donne la cura e agli uomini il controllo.
Occorrono inoltre formazione obbligatoria, continua e specialistica per personale sanitario e sociale, Forze dell’Ordine, magistratura, avvocatura e servizi territoriali, comprendendo valutazione del rischio e forme economiche, digitali e assistite della violenza. Una strategia nazionale contro la violenza digitale deve fornire a donne, ragazze, CAV e Case Rifugio strumenti per contrastare stalking online, controllo tecnologico, minacce e molestie.
2. Centri antiviolenza protezione e allontanamento dell’autore
I Centri antiviolenza e le Case Rifugio devono ricevere finanziamenti strutturali, adeguati e pluriennali. La loro competenza specialistica nella lettura della violenza e del rischio deve essere riconosciuta: relazioni e documentazione devono poter essere acquisite e valutate tempestivamente nei procedimenti civili e penali, senza sostituire la decisione del giudice. Serve un coordinamento stabile tra rete antiviolenza, servizi sociali e sanitari, Forze dell’Ordine, autorità giudiziaria e servizi territoriali.
Va rovesciato il meccanismo che troppo spesso costringe la donna ad abbandonare casa, lavoro, figli, relazioni e abitudini per salvarsi. Quando la violenza è riconosciuta e il rischio lo richiede, deve essere l’autore a essere allontanato e controllato, prevedendo strutture adeguate per gli uomini allontanati. Le Case Rifugio devono restare disponibili nelle situazioni di pericolo o quando la donna le sceglie, ma non possono diventare la risposta automatica che la espelle dalla propria vita: i percorsi devono rispettare la sua volontà anche rispetto alla permanenza nella propria residenza.
La protezione deve continuare oltre l’emergenza e collegare salute, sostegno psicologico, tutela legale, casa, lavoro, autonomia economica e reinserimento sociale. Consultori, Pronto Soccorso e servizi territoriali devono adottare protocolli condivisi e personale formato. Servono alloggi sicuri e accessibili e misure specifiche per le donne con disabilità o per chi incontra ulteriori ostacoli nell’accesso alla protezione e alla giustizia.
3. Lavoro autonomia economica e donne migranti
Un reddito e un lavoro dignitoso aumentano la possibilità di sottrarsi al controllo e alla dipendenza: il lavoro è quindi una politica di prevenzione della violenza. Servono percorsi personalizzati di formazione e reinserimento, continuità del reddito, sostegno economico nella fase di uscita, servizi di conciliazione e accesso alla casa. La violenza economica comprende controllo delle risorse, impedimento al lavoro, indebitamento e sottrazione di denaro. Nei luoghi di lavoro occorre contrastare molestie, ricatti e discriminazioni, proteggendo chi denuncia da ritorsioni e perdita dell’occupazione.
Per molte donne migranti la dipendenza familiare, economica o amministrativa ostacola la denuncia. Occorre rendere effettiva e uniforme l’applicazione dell’articolo 18-bis del Testo unico sull’immigrazione sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica e formare Questure, servizi, CAV e operatori legali. Particolare attenzione va riservata alle lavoratrici domestiche, per le quali lavoro, reddito, abitazione e posizione amministrativa possono dipendere dalla stessa relazione. I percorsi di sicurezza devono, quando possibile, preservare il lavoro e i legami sociali e culturali e preparare fin dall’inizio l’autonomia della donna e dei figli.
4. Affido dei figli e modifica della legge 54 del 2006
La violenza non può essere trattata come un semplice conflitto tra genitori. Nei procedimenti di separazione e affido, l’interesse superiore del minore deve tradursi in una valutazione concreta e prioritaria della sicurezza, dell’ascolto e della protezione dei figli e del genitore che subisce violenza. In presenza di allegazioni circostanziate non devono operare automatismi verso l’affido condiviso o la frequentazione paritaria prima di una valutazione specifica e tempestiva del rischio. Quando la violenza o un rischio grave siano accertati, l’affido condiviso e la frequentazione con il genitore violento devono poter essere esclusi, sospesi o riesaminati in condizioni di sicurezza.
Le decisioni devono fondarsi sulla storia concreta del minore, sulla continuità delle cure, sulle figure di accudimento significative e sulla qualità effettiva dei legami, senza presunzioni astratte a favore di uno dei genitori. Eventuali condotte dirette a ostacolare la relazione con l’altro genitore devono essere accertate attraverso fatti, comportamenti e dinamiche verificabili: non possono essere ricondotte automaticamente alla PAS o ad altre categorie diagnostiche ascientifiche, né tali etichette possono fondare da sole decisioni sull’affido o l’allontanamento forzato del minore dalla propria casa, dagli affetti e dalle abitudini.
La documentazione dei CAV deve essere acquisita e specificamente valutata dal giudice, con adeguata motivazione quando viene disattesa. Deve essere garantito l’ascolto effettivo del minore secondo età e capacità di discernimento, evitando la vittimizzazione secondaria. La violenza assistita va riconosciuta come dimensione specifica della violenza domestica; figlie e figli devono ricevere sostegno psicologico, educativo e sociale, continuità scolastica e protezione nel tempo. Agli orfani di femminicidio e di crimini domestici va assicurato un accompagnamento stabile di lungo periodo.
5. Studio della legge sul femminicidio e sistema nazionale dei dati
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha introdotto nel codice penale il delitto di femminicidio e altre misure contro la violenza sulle donne. Occorre studiarne i primi effetti applicativi, verificando definizione del reato, rapporto con le fattispecie esistenti, efficacia delle misure di prevenzione e protezione, tempi della giustizia e rischio di vittimizzazione secondaria, per individuare eventuali modifiche o priorità applicative. Un nuovo reato, da solo, non risolve le criticità del sistema.
Proponiamo inoltre un Sistema nazionale integrato dei dati sulla violenza di genere che metta in comunicazione le informazioni già raccolte da Istat, 1522, sanità, Centri antiviolenza, Forze dell’Ordine, sistema giudiziario e servizi territoriali. Dovrà consentire di seguire statisticamente il percorso dalla richiesta di aiuto alla protezione e alla giustizia, misurare tempi, interventi ed esiti, individuare differenze e carenze territoriali e orientare politiche e risorse. Un portale renderà disponibili a cittadinanza, Parlamento e ricercatori dati aggregati e trasparenti.
Il sistema dovrà rispettare protezione dei dati personali, sicurezza e pseudonimizzazione: non un archivio pubblico con i nomi delle vittime, ma uno strumento per conoscere il fenomeno e trasformare i dati in interventi concreti.
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