Istituti scolastici complessi e continuità
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Le recenti riforme del sistema scolastico italiano hanno progressivamente irrigidito la mobilità territoriale e professionale dei docenti, introducendo vincoli triennali e quinquennali di permanenza sulla sede di prima immissione in ruolo. Tali misure, applicate indiscriminatamente dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, non hanno garantito la continuità didattica; al contrario, hanno generato un profondo malessere organizzativo, un incremento esponenziale del contenzioso legale e la frammentazione dei nuclei familiari.
La presente proposta di legge abolisce in modo definitivo e retroattivo ogni blocco temporale alla mobilità per tutto il personale docente di ogni ordine e grado, ponendo come unico limite l'oggettiva saturazione dei posti organici nelle sedi di destinazione. Contestualmente, la proposta introduce un modello sussidiario di fidelizzazione basato su incentivi positivi e non coercitivi, volto a stabilizzare i docenti nelle istituzioni scolastiche complesse (aree a rischio dispersione, zone isolate, montane, isole minori o contesti caratterizzati da grave svantaggio socio-economico e culturale). Attraverso un sistema di super-punteggi di istituto e indennità economiche vincolate alla permanenza effettiva, si garantisce una reale continuità didattica, impedendo la speculazione legata all'accumulo di benefici finalizzati al solo trasferimento verso sedi standard.
Pilastri Fondamentali della Riforma
1. Abolizione totale e retroattiva dei vincoli pluriennali di mobilità territoriale
Viene sancito il principio della piena libertà di movimento sul territorio nazionale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento di provenienza.
Cancellazione dei blocchi: Sono soppressi i vincoli di permanenza triennale o quinquennale introdotti dalle normative dell'ultimo decennio. Il personale neo-immesso in ruolo ha il diritto di presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale, nonché di passaggio di cattedra o di ruolo, a partire dal primo anno di servizio utile.
Efficacia sanante e retroattiva: La norma si applica anche a tutto il personale attualmente bloccato sulla sede di titolarità per effetto delle leggi previgenti, azzerando i vincoli in corso e consentendo la partecipazione alle successive operazioni di mobilità a pieno titolo e "a pettine" in base al punteggio ordinario maturato.
2. Liberalizzazione dell'Assegnazione Provvisoria e limite di "Saturazione d'Organico"
L'assegnazione provvisoria viene ripristinata come strumento fondamentale di tutela del lavoratore e del diritto al ricongiungimento familiare, alla salute e all'assistenza.
Rimozione dei paletti burocratici: Vengono eliminati i vincoli e le deroghe restrittive che limitano l'accesso alle assegnazioni provvisorie per i docenti vincolati. Qualunque docente, superato l'anno di prova, può richiedere l'assegnazione provvisoria annuale per la provincia di preferenza.
La saturazione come unico filtro: L'istanza di trasferimento o di assegnazione provvisoria può essere respinta dall'amministrazione esclusivamente nel caso di provata e oggettiva impossibilità strutturale, coincidente con la totale assenza di cattedre o spezzoni orari disponibili (saturazione dell'organico dell'autonomia, di diritto o di fatto) nella provincia o nell'istituzione scolastica scelta dal richiedente.
3. Piano straordinario per le "Sedi Complesse" e indennità di permanenza
Per coprire le cattedre storicamente difficili da assegnare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) mappa annualmente le istituzioni scolastiche a forte complessità sistemica (svantaggio socio-economico, isolamento geografico, contesti di frontiera o ad alto tasso di dispersione).
Incentivi economici mirati: Ai docenti che scelgono liberamente di prestare servizio o rimanere in queste sedi viene corrisposta un'indennità mensile speciale di disagio e continuità, finanziata dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF), non riassorbibile e calcolata in base ai mesi di effettiva didattica frontale svolti nell'istituto.
4. Super-punteggio di continuità e clausola anti-speculazione ("Punteggio-Safari")
Al fine di premiare la reale continuità didattica a beneficio degli studenti ed evitare l'utilizzo strumentale delle sedi disagiate come meri "ammortizzatori di punteggio", viene introdotto un rigido sistema di protezione dei benefit maturati.
Massicci bonus in graduatoria d'istituto e mobilità: Per ogni anno di servizio prestato nelle sedi complesse, il docente matura un super-punteggio di continuità pari al triplo rispetto a una sede ordinaria, valevole sia per la graduatoria interna d'istituto (tutela contro i soprannumerari) sia per i trasferimenti futuri.
Vincolo di non esportabilità dei benefici (Clausola anti-dispersione): Il super-punteggio accumulato e le relative precedenze collegate allo status di "sede complessa" sono strettamente ancorati alla permanenza all'interno dell'istituto o al trasferimento verso un'altra scuola classificata parimenti come complessa. Qualora il docente presenti e ottenga un trasferimento volontario verso un'istituzione scolastica ordinaria (non complessa), il super-punteggio maggiorato decade immediatamente, venendo ricalcolato secondo i parametri standard della mobilità ordinaria. Ciò impedisce la dispersione dei benefici al di fuori del circuito delle scuole svantaggiate.
Clausola di salvaguardia per i titolari storici: Fanno eccezione a questa decadenza i docenti già titolari della sede complessa che siano costretti al trasferimento a domanda condizionata o d'ufficio a causa di una contrazione dell'organico (docenti soprannumerari), o per gravi motivi di salute documentati. In questi casi specifici, per non penalizzare il lavoratore colpito da cause indipendenti dalla sua volontà, il punteggio maggiorato e i benefit economici maturati fino a quel momento vengono integralmente preservati e trasferiti nella nuova sede di assegnazione.
Interventi Normativi di Riforma
Per dare esecuzione alla presente proposta, si dispone la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle seguenti norme dell'ordinamento scolastico:
Abrogazione parziale del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79): Cancellazione immediata di tutte le disposizioni che vincolano i docenti neo-immessi in ruolo alla permanenza triennale nella scuola di titolarità.
Modifica dell'Articolo 399, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della Scuola): Riscrittura del testo al fine di espungere definitivamente qualunque riferimento all'obbligo di permanenza pluriennale nella sede di prima destinazione per i docenti di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria).
Integrazione dell'Articolo 45 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): Introduzione della deroga che consente l'istituzione delle indennità economiche di sede complessa per il personale scolastico, ancorandole a criteri sussidiari di svantaggio territoriale e continuità didattica effettiva.
Modifica dei criteri del CCNI Mobilità (Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa): Mandato vincolante alle parti sociali per la riscrittura delle tabelle dei punteggi entro 60 giorni, introducendo la differenziazione tra punteggio ordinario ed extra-punteggio di continuità per sede complessa, inserendo la relativa clausola di decadenza in caso di trasferimento volontario verso sedi standard e definendo lo status protetto per i docenti soprannumerari provenienti dalle medesime istituzioni.
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